§ 3.11.37 - L.R. 10 dicembre 1965, n. 39.
Integrazione della L. 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:10/12/1965
Numero:39


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per il pagamento dei contributi alle società indicate nel precedente articolo, è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni a decorrere da quello in corso in [...]
Art. 3.      La concessione e l'erogazione dei contributi sarà subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di effettuare direttamente la gestione del bacino e di non avvalersi, nella [...]
Art. 4.      Il progetto dell'opera, ammessa a contributo ai sensi della presente legge, deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che si avvale degli organi tecnici [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.37 - L.R. 10 dicembre 1965, n. 39.

Integrazione della L. 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione.

(G.U.R. 15 dicembre 1965, n. 55).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Per il pagamento dei contributi alle società indicate nel precedente articolo, è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni a decorrere da quello in corso in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 23 della sopracitata L. 5 agosto 1957, n. 51.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio finanziario corrente si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 607 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La concessione e l'erogazione dei contributi sarà subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di effettuare direttamente la gestione del bacino e di non avvalersi, nella gestione, di subappalti.

     La vigilanza per la regolare applicazione della norma del comma precedente è demandata all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che vi provvede mediante ispezioni.

     La inosservanza, da parte del beneficiario, della norma del primo comma del presente articolo, determina la decadenza dal beneficio del contributo che è pronunciata dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

 

     Art. 4.

     Il progetto dell'opera, ammessa a contributo ai sensi della presente legge, deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che si avvale degli organi tecnici consultivi previsti dal D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 24 L.R. 5 agosto 1957, n. 51.