§ 3.9.92 – L.R. 26 marzo 2004, n. 2.
Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:26/03/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Estinzione dei diritti esclusivi di pesca.
Art. 2.  Indennità.
Art. 3.  Pesca nel golfo di Patti.
Art. 4.  Servizi di vigilanza venatoria.
Art. 5.  Associazione venatoria "Italcaccia".
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.9.92 – L.R. 26 marzo 2004, n. 2.

Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia.

(G.U.R. 2 aprile 2004, n. 15).

 

Art. 1. Estinzione dei diritti esclusivi di pesca.

     1. Al fine di incrementare l'attività della pesca mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca, di tutelare e garantire il patrimonio anche culturale e turistico legato alla pesca tradizionale, di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, sono estinti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le concessioni a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui insistevano i diritti esclusivi sono attribuite nel rispetto della normativa vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite dal Ministero delle politiche agricole in osservanza del Regolamento CE n. 65/98 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, sugli specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca è autorizzato lo svolgimento di attività di ricerca sperimentale da parte di enti pubblici nazionali di ricerca.

 

     Art. 2. Indennità.

     1. I titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per effetto dell'articolo 1 hanno diritto a un'indennità risultante dalla media dei tributi pagati negli ultimi dieci anni per l'esercizio del diritto estinto, ricapitalizzata del 25 per cento.

     2. L'indennità è liquidata dietro presentazione all'Amministrazione regionale dei documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi, nonché di quelli attestanti il pagamento degli oneri che hanno permesso di esercitare i predetti diritti. Qualora per l'esercizio dei diritti non sia stato pagato alcun tributo l'indennità è commisurata alla media, negli ultimi dieci anni, dei canoni di noleggio delle tonnare, ricapitalizzata al 5 per cento.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Pesca nel golfo di Patti.

     1. Considerate le peculiarità specifiche del golfo di Patti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può autorizzare nel golfo di ripopolamento ittico di Patti la pesca a strascico del gambero bianco in deroga all9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, limitatamente a zone circoscritte individuate dalla competente commissione consultiva locale per la pesca marittima e secondo le prescrizioni di quest'ultima.

 

     Art. 4. Servizi di vigilanza venatoria.

     1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 2.583 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5. Associazione venatoria "Italcaccia".

     1. All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia" [1]".

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 2004.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 17 dicembre 2004, n. 54.