§ 3.9.25 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 55.
Proroga al 31 dicembre 1979 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:04/12/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1979.
Art. 2.      Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato relativamente al 1979, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è [...]
Art. 3.      L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 4.200 milioni, alla quale si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.9.25 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 55.

Proroga al 31 dicembre 1979 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.

(G.U.R. 6 dicembre 1978, n. 52).

 

Art. 1.

     Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1979.

 

     Art. 2.

     Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato relativamente al 1979, nella misura di lire 5.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

     L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 4.200 milioni, alla quale si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.