§ 3.8.5 - L.R. 14 luglio 1950, n. 56.
Costituzione della Federazione siciliana della caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:14/07/1950
Numero:56


Sommario
Art. 1.      E' riconosciuta in Sicilia, con sede in Palermo, la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, costituita con verbale del 15 luglio 1947 dalla [...]
Art. 2.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste approva, con suo provvedimento, lo statuto della Federazione e le sue eventuali modifiche e stabilisce, in conformità alle disposizioni della presente [...]
Art. 3.      Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerente alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, del T.U. delle [...]
Art. 4.      Alla Federazione siciliana della caccia, sono devoluti tutti gli altri compiti ed attribuzioni ed eventuali agevolazioni di qualsiasi natura che leggi particolari concedano alla Federazione [...]
Art. 5.      La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni determinandone i compiti ed il funzionamento.
Art. 6.      Restano abrogati il titolo VI del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.8.5 - L.R. 14 luglio 1950, n. 56.

Costituzione della Federazione siciliana della caccia.

(G.U.R. 17 luglio 1950, n. 26).

 

Art. 1.

     E' riconosciuta in Sicilia, con sede in Palermo, la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, costituita con verbale del 15 luglio 1947 dalla rappresentanza dei cacciatori delle nove province siciliane.

     Essa si compone dei propri organi centrali e periferici previsti in apposito statuto e può far parte del C.O.N.I.

     I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia e di uccellagione ed i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

     Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del consiglio direttivo di questa, i cittadini che per ragioni di età o di salute non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

     La Federazione, organo regionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, collabora con la Federazione italiana della caccia, presiede all'attività dei cacciatori residenti nel territorio della Regione siciliana e provvede ad organizzare i cacciatori, uccellatori o concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della legge sulla caccia. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle buone norme venatorie.

     La Federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, a mantenere contatti con la stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

     La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

     La Federazione è posta sotto la sorveglianza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste approva, con suo provvedimento, lo statuto della Federazione e le sue eventuali modifiche e stabilisce, in conformità alle disposizioni della presente legge, quanto ivi non contemplato per l'organizzazione e composizione della Federazione stessa.

 

     Art. 3.

     Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerente alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016.

     La Federazione siciliana della caccia, per gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, è parificata all'Amministrazione regionale agli effetti delle tasse di bollo e di registro.

 

     Art. 4.

     Alla Federazione siciliana della caccia, sono devoluti tutti gli altri compiti ed attribuzioni ed eventuali agevolazioni di qualsiasi natura che leggi particolari concedano alla Federazione italiana della caccia.

 

     Art. 5.

     La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni determinandone i compiti ed il funzionamento.

     Le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 82 del T.U. approvato con R.D. 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse.

 

     Art. 6.

     Restano abrogati il titolo VI del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.