§ 3.6.48 - L.R. 10 dicembre 1965, n. 40.
Provvidenze per iniziative nel settore minerario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:10/12/1965
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare, sino al limite di dieci miliardi, garanzia sussidiaria al Banco di Sicilia per operazioni di credito industriale o minerario, relative [...]
Art. 2.      Per le operazioni previste nell'articolo precedente è autorizzato, altresì, il concorso della Regione nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25 per cento.
Art. 3.      Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di lire 200.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1975.


§ 3.6.48 - L.R. 10 dicembre 1965, n. 40.

Provvidenze per iniziative nel settore minerario.

(G.U.R. 15 dicembre 1965, n. 55).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare, sino al limite di dieci miliardi, garanzia sussidiaria al Banco di Sicilia per operazioni di credito industriale o minerario, relative alle attività che l'Ente Nazionale Idrocarburi svolge in Sicilia per la valorizzazione dei prodotti del sottosuolo, direttamente o a mezzo delle sue collegate ovvero di società con la Sofis e gli Enti pubblici regionali operanti nel settore minerario.

     La garanzia è concessa con decreto del Presidente della Regione per una durata massima di quindici anni.

 

     Art. 2.

     Per le operazioni previste nell'articolo precedente è autorizzato, altresì, il concorso della Regione nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25 per cento.

     Il contributo sugli interessi è concesso con le stesse modalità indicate per la garanzia sussidiaria.

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di lire 200.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1975.