§ 3.6.42 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 28.
Norme speciali per la riorganizzazione delle imprese zolfifere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:28/12/1961
Numero:28


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'industria e commercio, quando rilevi inadempienze nelle singole fasi di attuazione dei piani di riorganizzazione da parte delle imprese minerarie ammesse ai benefici di cui [...]
Art. 2.      Nel caso che, successivamente alla contestazione, il concessionario sospenda o riduca l'attività della miniera, ovvero persista per altri 30 giorni nel mancato pagamento delle retribuzioni, o [...]
Art. 3.      Il provvedimento che pronuncia la decadenza ai sensi dell'art. 2 è adottato dall'Assessore per l'industria e commercio, sulla base del verbale indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo.
Art. 4.      Qualora l'Assessore per l'industria e commercio intenda promuovere il provvedimento previsto dall'art. 25 ultimo comma, della L. 1° ottobre 1956, n. 54, ovvero nel caso che non possa procedersi [...]
Art. 5.      Le somme necessarie per la gestione dell'azienda e per l'attuazione del piano sono prelevate dal fondo di rotazione istituito con la L. 13 marzo 1959, n. 4. All'uopo il commissario comunica le [...]
Art. 6.      Si considerano variazioni necessarie ai sensi dell'art. 12 della L. 13 marzo 1959, n. 4, soltanto quelle dipendenti da circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del piano, il [...]


§ 3.6.42 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 28.

Norme speciali per la riorganizzazione delle imprese zolfifere.

(G.U.R. 30 dicembre 1961, n. 69).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'industria e commercio, quando rilevi inadempienze nelle singole fasi di attuazione dei piani di riorganizzazione da parte delle imprese minerarie ammesse ai benefici di cui alla L. 13 marzo 1959, n. 4, o accerti ritardi maggiori di giorni 15 nella corresponsione delle retribuzioni, ne fa oggetto di contestazione al concessionario, fissando un termine per la risposta non inferiore a giorni 10 né superiore a giorni 20.

     L'atto di contestazione è notificato al concessionario per mezzo di ufficiale giudiziario ed è comunicato all'ufficio del distretto minerario, alla prefettura e al comitato preposto alla gestione del fondo istituito con la legge predetta.

     Il comitato sospende ogni erogazione di somme finché l'Assessore non abbia ritenuta infondata la contestazione.

 

     Art. 2.

     Nel caso che, successivamente alla contestazione, il concessionario sospenda o riduca l'attività della miniera, ovvero persista per altri 30 giorni nel mancato pagamento delle retribuzioni, o incorra in un ritardo nella corresponsione delle stesse superiore a giorni 45, l'Assessore applica la sanzione di decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 48 della L. 1° ottobre 1956, n. 54.

     L'attività della miniera si considera ridotta quando il concessionario adibisca complessivamente ai lavori previsti nel piano di riorganizzazione un numero di lavoratori inferiore del 10 % a quello indicato nel piano ovvero adibisca alle opere di preparazione meno del 70 % del numero di lavoratori specificamente previsto nel piano o nella relazione allegata.

     L'accertamento delle inadempienze contemplate nel presente articolo è fatto dall'ingegnere capo del distretto minerario e da un

funzionario delle carriere direttive dell'Assessorato dell'industria e commercio, di qualifica non inferiore a capo sezione o equiparata all'uopo incaricato dall'Assessore. Spettano a tali funzionari i poteri previsti all'art. 4 della L. 4 aprile 1956, n. 23.

     Dell'accertamento è redatto processo verbale a cura del segretario comunale o di un notaio, in contraddittorio del concessionario o di un suo rappresentante e, in difetto, in sua assenza. Ai fini del contraddittorio il concessionario è invitato telegraficamente con un preavviso di almeno 48 ore, nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 6 del D.P. 15 luglio 1958, n. 7.

 

     Art. 3.

     Il provvedimento che pronuncia la decadenza ai sensi dell'art. 2 è adottato dall'Assessore per l'industria e commercio, sulla base del verbale indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo.

     Il provvedimento deve contenere:

     a) l'ordine diretto al concessionario decaduto di consegnare la miniera e le sue pertinenze al capo del distretto minerario o a un suo delegato;

     b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui deve essere effettuata la consegna, con un termine libero di tre giorni;

     c) la diffida che in caso di mancata consegna l'Amministrazione regionale si immetterà in possesso, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica.

     Il provvedimento è notificato per atto di ufficiale giudiziario al concessionario decaduto; è immediatamente comunicato all'Assessore preposto al demanio nonché al capo del distretto minerario e al prefetto ed è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Al provvedimento si applicano le norme contenute nel primo comma dell'art. 49 e nell'art. 66 della L. 1° ottobre 1956, n. 54.

 

     Art. 4.

     Qualora l'Assessore per l'industria e commercio intenda promuovere il provvedimento previsto dall'art. 25 ultimo comma, della L. 1° ottobre 1956, n. 54, ovvero nel caso che non possa procedersi senza ritardo alla nuova concessione, nomina, di concerto con l'Assessore preposto al demanio, un commissario per l'esercizio dell'azienda mineraria, scelto tra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale o tra i periti minerari del Corpo regionale delle miniere o tra i tecnici minerari proposti dal Comitato dei piani di riorganizzazione.

     Il commissario ha l'obbligo di risiedere nel comune nel cui territorio trovasi la miniera.

     Egli ha diritto, in aggiunta alle competenze fondamentali, ad un compenso comprensivo del trattamento di missione, da stabilirsi col decreto di nomina, a carico del fondo istituito con la L. 13 marzo 1959, n. 4.

 

     Art. 5.

     Le somme necessarie per la gestione dell'azienda e per l'attuazione del piano sono prelevate dal fondo di rotazione istituito con la L. 13 marzo 1959, n. 4. All'uopo il commissario comunica le sue richieste al comitato preposto alla gestione del fondo.

     Il comitato, vagliate le richieste, determina l'ammontare delle somme da erogare e provvede al versamento dell'importo in un conto corrente intestato al commissario presso un istituto di credito operante nella sede della miniera.

     Nel conto corrente di cui al comma precedente saranno versate direttamente tutte le somme dovute alla gestione commissariale.

     L'erogazione delle somme da parte del commissario avviene esclusivamente a mezzo di ordinativi di pagamento.

     Se le spese preventivate per il piano di riorganizzazione risultino inferiori all'importo effettivamente occorrente, il commissario invia al comitato di cui all'art. 10 della L. 13 marzo 1959, n. 4, una previsione integrativa di spesa corredata di una relazione analitica. Il comitato stabilisce la misura dell'erogazione integrativa a carico del fondo.

 

     Art. 6.

     Si considerano variazioni necessarie ai sensi dell'art. 12 della L. 13 marzo 1959, n. 4, soltanto quelle dipendenti da circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del piano, il verificarsi delle quali renda inutile la prosecuzione del piano stesso [1].

 

 


[1] V. avviso di rettifica in G.U.R. 13 gennaio 1962, n. 2.