§ 3.6.39 - L.R. 1 aprile 1960, n. 6.
Norme integrative della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, recante provvidenze per l'industria zolfifera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:01/04/1960
Numero:6


Sommario
Art. 1.      A parziale modifica di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, in unica soluzione, al fondo di [...]
Art. 2.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.6.39 - L.R. 1 aprile 1960, n. 6.

Norme integrative della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, recante provvidenze per l'industria zolfifera.

(G.U.R. 2 aprile 1960, n. 13).

 

Art. 1.

     A parziale modifica di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, in unica soluzione, al fondo di rotazione per le industrie zolfifere le quote ricadenti negli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965- 66, contraendo all'uopo un prestito di lire 9 miliardi con uno degli Istituti di credito convenzionati per il servizio di cassa della Regione.

     Il rimborso della somma sarà effettuato in sei rate annuali consecutive, di uguale importo, a decorrere dall'esercizio 1960-61.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

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