§ 3.6.14 - L.R. 28 aprile 1951, n. 41.
Proroga del contratto di esercizio della miniera "Cozzodisi".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:28/04/1951
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 1972 il contratto di esercizio fra i concessionari della miniera di zolfo "Cozzodisi Madonna" e la [...]
Art. 2.      Per ottenere la proroga del contratto di esercizio di cui all'art. 1, i concessionari e gli esercenti devono presentare all'Assessore per l'industria ed il commercio istanza contestuale [...]
Art. 3.      Gli esercenti decadono dalla proroga ed il relativo contratto cessa di avere efficacia, nel caso in cui essi non eseguano gli impianti nel termine previsto dall'articolo 2.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.14 - L.R. 28 aprile 1951, n. 41.

Proroga del contratto di esercizio della miniera "Cozzodisi".

(G.U.R. 5 maggio 1951, n. 19).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 1972 il contratto di esercizio fra i concessionari della miniera di zolfo "Cozzodisi Madonna" e la società "Condomini Cozzodisi" già prorogato a tutto il 31 dicembre 1956, ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 2 marzo 1947, n. 216, con decreto 25 giugno 1947, n. 9 e successivo decreto di convalida del 30 dicembre 1947, n. 164.

 

     Art. 2.

     Per ottenere la proroga del contratto di esercizio di cui all'art. 1, i concessionari e gli esercenti devono presentare all'Assessore per l'industria ed il commercio istanza contestuale corredata dei progetti, preventivi di spesa e piano di ammortamento.

     La concessione della proroga è subordinata all'impegno da parte degli esercenti di eseguire nel termine di due anni dalla data del decreto di proroga un impianto di flottazione per il trattamento del minerale di zolfo e gli impianti minerari ad esso connessi.

     Nel decreto di proroga sono stabilite, sentito l'ing. capo del Distretto minerario di Caltanissetta, le opportune condizioni alle quali il contratto di proroga deve uniformarsi.

 

     Art. 3.

     Gli esercenti decadono dalla proroga ed il relativo contratto cessa di avere efficacia, nel caso in cui essi non eseguano gli impianti nel termine previsto dall'articolo 2.

     La decadenza è pronunziata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.