§ 3.5.13 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 30.
Norme per la costruzione di invasi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:28/12/1961
Numero:30


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere, anche a totale carico del bilancio della Regione, la spesa occorrente per la costruzione di invasi destinati [...]
Art. 2.      L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste può esercitare per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le facoltà indicate nell'art. 108 del R.D. [...]
Art. 3.      La direzione e la gestione dei complessi irrigui realizzati ai sensi della presente legge possono essere affidate all'E.R.A.S. o ai consorzi di bonifica.
Art. 4.      Per la costruzione di un invaso - che presenti i caratteri indicati nell'art. 1 - in provincia di Enna nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo, è autorizzata la spesa di L. 4.000 [...]
Art. 5.      Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge si applicano le norme contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nel D.L.C.P.S. 22 giugno 1946, n. 40 e [...]
Art. 6.      Alla copertura della spesa prevista nell'art. 4 si fa fronte mediante prelievo dallo stanziamento di cui al n. 9 dell'art. 1 della L. 18 aprile 1958, n. 12.


§ 3.5.13 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 30.

Norme per la costruzione di invasi.

(G.U.R. 30 dicembre 1961, n. 69).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere, anche a totale carico del bilancio della Regione, la spesa occorrente per la costruzione di invasi destinati congiuntamente alla irrigazione ed ad usi industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli.

     Quando le opere di cui al comma precedente sono finanziate dallo Stato o da altri enti, l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a contribuire nella eventuale spesa fino alla concorrenza del 12,50%.

     L'Assessorato suddetto può eseguire opere inerenti alla migliore e più idonea utilizzazione delle acque raccolte negli invasi, salvo il rimborso previsto nel successivo art. 3.

     Nulla è innovato per quanto si riferisce al concorso nella spesa per le opere di canalizzazione a scopo irriguo.

 

     Art. 2.

     L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste può esercitare per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le facoltà indicate nell'art. 108 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 3.

     La direzione e la gestione dei complessi irrigui realizzati ai sensi della presente legge possono essere affidate all'E.R.A.S. o ai consorzi di bonifica.

     Per l'utilizzazione degli impianti costruiti ai sensi dell'art. 1 il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, è autorizzato a stipulare, dopo l'approvazione dei progetti esecutivi, e prima dell'inizio dei lavori, apposite convenzioni con enti o soggetti singoli.

     La convenzione deve determinare:

     a) la quota di spesa eventualmente a carico dell'ente o del privato per le opere di costruzione dell'invaso;

     b) l'importo delle spese da sostenersi dalla Regione ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 per gli impianti più direttamente attinenti all'utilizzazione industriale del bacino, nonché le modalità e i termini per la restituzione delle somme relative;

     c) la dotazione utile di acqua per il funzionamento degli stabilimenti, e il relativo canone di cessione, nonché la quantità di acqua che gli impianti debbono restituire per l'ulteriore utilizzazione.

     La restituzione delle somme di cui alla lettera b) deve avvenire nel termine massimo di dieci anni e al tasso di interesse del 3%.

 

     Art. 4.

     Per la costruzione di un invaso - che presenti i caratteri indicati nell'art. 1 - in provincia di Enna nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo, è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni comprensiva delle spese occorrenti per le opere di canalizzazione e per le altre previste nello stesso articolo.

     Per l'utilizzazione dell'invaso di cui al comma precedente è autorizzata la stipula di convenzione con società industriali aventi come fine l'utilizzazione del patrimonio boschivo della zona.

 

     Art. 5.

     Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge si applicano le norme contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nel D.L.C.P.S. 22 giugno 1946, n. 40 e nella L. 21 ottobre 1957, n. 56.

 

     Art. 6.

     Alla copertura della spesa prevista nell'art. 4 si fa fronte mediante prelievo dallo stanziamento di cui al n. 9 dell'art. 1 della L. 18 aprile 1958, n. 12.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare fino alla concorrenza di 4 miliardi le economie realizzate e le sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà nazionale, per le finalità di cui al n. 9 dell'art. 1 della citata legge.