§ 3.3.61 - L.R. 16 agosto 1975, n. 56.
Provvedimenti in favore delle aziende agricole colpite dalla cimice del frumento (Aelia rostrata) nell'annata agraria 1974- 75.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:16/08/1975
Numero:56


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (Aelia [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione [...]
Art. 3.      Per le operazioni di ammasso di cui ai precedenti articoli, si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 300 milioni di cui lire 72 milioni per le finalità previste all'art. 1, lett. a, lire [...]
Art. 5.      All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzioni rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100 [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.61 - L.R. 16 agosto 1975, n. 56.

Provvedimenti in favore delle aziende agricole colpite dalla cimice del frumento (Aelia rostrata) nell'annata agraria 1974- 75.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (Aelia rostrata) nell'annata agraria 1974-75 e che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario speciale istituito da cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto e che corrispondano, all'atto del conferimento, una anticipazione pari a lire 14.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice fino al 25 per cento e pari a lire 12.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento, le seguenti provvidenze:

     a) lire 900 per ogni quintale di grano conferito, quale contributo forfettariamente determinato sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto alle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;

     b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico della gestione, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     All'atto del conferimento all'ammasso volontario il produttore è tenuto ad esibire un attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal quale risulti che l'azienda ricada nei territori colpiti dall'infestazione di Aelia rostrata. Il conferitore dovrà esibire altresì copia autenticata della denunzia di semina AIMA, presentata per l'annata agraria 1974-75.

     La percentuale in peso di corpi estranei presenti nel prodotto non può superare la misura del 3 per cento [1].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta a norma del primo comma del precedente art. 1 ai produttori che conferiscono il grano duro cimiciato.

     La garanzia sarà accordata per una somma pari al 40 per cento rispettivamente dell'anticipazione di lire 14.000 e di lire 12.000 per quintale di prodotto conferito, di cui al precedente art. 1, ed è prestata con decreto dell'Assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste [2].

 

     Art. 3.

     Per le operazioni di ammasso di cui ai precedenti articoli, si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 300 milioni di cui lire 72 milioni per le finalità previste all'art. 1, lett. a, lire 100 milioni per le finalità dello art. 1, lett. b, e lire 128 milioni a fronte della garanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzioni rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100 milioni dei capitoli 21152 e 21233 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4.