§ 3.3.50 - L.R. 25 novembre 1966, n. 32.
Autorizzazione di spesa per la diffusione delle sementi selezionate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:25/11/1966
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui alla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 200 [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.50 - L.R. 25 novembre 1966, n. 32.

Autorizzazione di spesa per la diffusione delle sementi selezionate.

(G.U.R. 26 novembre 1966, n. 57).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni da iscrivere al Cap. 546 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

     Cap. 136 L. 100.000.000

     Cap. 551 L. 100.000.000

     Il Presidente della Regione è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.