§ 3.2.114 - L.R. 7 novembre 1996, n. 40.
Campagna di meccanizzazione agricola e garanzie occupazionali nel settore forestale per l'anno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:07/11/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, è incrementata di lire 7.000 milioni cui si provvede con parte della disponibilità del [...]
Art. 2.      1. Per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana (capitolo 16602) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.114 - L.R. 7 novembre 1996, n. 40.

Campagna di meccanizzazione agricola e garanzie occupazionali nel settore forestale per l'anno 1996.

(G.U.R. 8 novembre 1996, n. 54).

 

Art. 1.

     1. La spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, è incrementata di lire 7.000 milioni cui si provvede con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 2.

     1. Per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana (capitolo 16602) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 l'ulteriore spesa di lire 10.372 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 18214 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 2, art. 11, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.