§ 3.2.25 - L.R. 5 novembre 1973, n. 37.
Provvidenze per la vendemmia 1973.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:05/11/1973
Numero:37


Sommario
Art. 1.      L'anticipazione di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare in ogni caso il 25 per [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.25 - L.R. 5 novembre 1973, n. 37.

Provvidenze per la vendemmia 1973.

(G.U.R. 6 novembre 1973, n. 56).

 

Art. 1.

     L'anticipazione di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare in ogni caso il 25 per cento del prezzo di orientamento diminuito del 10 per cento, stabilito per i rispettivi tipi di vino per l'annata in corso dai regolamenti della Comunità economica europea [1].

     Ai fini della determinazione del corrispettivo prezzo per quintale di uva base 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino deve essere moltiplicato per dieci.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 luglio 1974, n. 22.