§ 3.2.13 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 3.
Disciplina per la erogazione di spese e contributi in agricoltura [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:03/01/1961
Numero:3


Sommario
Art. 4.      I contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 350 milioni.
Art. 6.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte utilizzandole disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.13 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 3.

Disciplina per la erogazione di spese e contributi in agricoltura [*].

(G.U.R. 3 gennaio 1961, n. 1).

 

     Artt. 1 - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     I contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

     Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70% per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

     All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30% dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

     All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli Ispettorati agrari dell'Isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50% dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

     con successivi decreti l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate a ciascuna provincia.

     Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo all'Ispettorato agrario competente il quale provvederà all'erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma terzo del presente articolo.

     Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati nell'esercizio successivo [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 350 milioni.

     Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

 

     Art. 6.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte utilizzandole disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Vedi l'art. 53 della L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[1] Articoli abrogati dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14.