§ 3.1.29 - L.R. 1 agosto 1974, n. 33.
Subingresso della Regione siciliana allo Stato nella stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:01/08/1974
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Nelle more della riorganizzazione della sperimentazione agraria in Sicilia, l'Amministrazione regionale subentra allo Stato nella stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la [...]
Art. 2.      Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della stazione, da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è di diritto presidente del [...]
Art. 3.      Al funzionamento della stazione si provvede con personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ente di sviluppo agricolo.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al funzionamento della stazione con una sovvenzione annua di lire 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1974.
Art. 5.      Alla spesa di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.29 - L.R. 1 agosto 1974, n. 33.

Subingresso della Regione siciliana allo Stato nella stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia.

(G.U.R. 10 agosto 1974, n. 38).

 

Art. 1.

     Nelle more della riorganizzazione della sperimentazione agraria in Sicilia, l'Amministrazione regionale subentra allo Stato nella stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, istituita con R.D. 12 agosto 1927, n. 2034, a decorrere dal 23 novembre 1969, data del recesso dello Stato, a norma dell'art. 28 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

     La sede del consorzio e della stazione è trasferita a Caltagirone.

 

     Art. 2.

     Il rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della stazione, da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è di diritto presidente del Consiglio stesso.

     Con le stesse modalità sarà nominato il Collegio dei revisori, costituito da due dirigenti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e da un dirigente della Ragioneria generale della Regione.

 

     Art. 3.

     Al funzionamento della stazione si provvede con personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ente di sviluppo agricolo.

     La direzione della stazione è temporaneamente affidata, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ad un dirigente tecnico dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, o ad un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo, ovvero ad un funzionario

dell'Amministrazione dello Stato o della Regione in pensione, sempre che gli stessi abbiano svolto attività nel campo della genetica applicata al miglioramento della granicoltura isolana.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al funzionamento della stazione con una sovvenzione annua di lire 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

 

     Art. 5.

     Alla spesa di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

     Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.