§ 2.12.11 - L.R. 24 marzo 1975, n. 11.
Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del trentesimo anniversario della Liberazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:24/03/1975
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Nella fedeltà ai valori espressi dalla Costituzione repubblicana, la Regione siciliana, in occasione del trentesimo anniversario della vittoriosa conclusione della lotta di liberazione, promuove [...]
Art. 2.      Presso la Presidenza dell'Assemblea è costituito un Comitato regionale per il trentesimo anniversario della liberazione composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Presidente della Regione, dai [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato all'acquisto o alla ristampa, nonché alla distribuzione gratuita agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori operanti nel [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni siciliani contributi fino al 70 per cento della somma necessaria per la erezione di monumenti celebrativi [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle scuole e agli istituti di ogni ordine e grado, alle università, alle associazioni culturali, agli istituti ed alle [...]
Art. 6.      I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate [...]
Art. 7.      Per l'anno 1975 le spese deliberate dai comuni siciliani per la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza sono considerate spese [...]
Art. 8.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 700 milioni così ripartita:
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.12.11 - L.R. 24 marzo 1975, n. 11.

Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del trentesimo anniversario della Liberazione.

(G.U.R. 29 marzo 1975, n. 13).

 

Art. 1.

     Nella fedeltà ai valori espressi dalla Costituzione repubblicana, la Regione siciliana, in occasione del trentesimo anniversario della vittoriosa conclusione della lotta di liberazione, promuove un programma di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza antifascista della Sicilia e ad approfondire, specialmente tra le giovani generazioni, la conoscenza del grande patrimonio ideale della Resistenza italiana.

 

     Art. 2.

     Presso la Presidenza dell'Assemblea è costituito un Comitato regionale per il trentesimo anniversario della liberazione composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Presidente della Regione, dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea, dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione, dai rappresentanti delle associazioni partigiane, dalle rappresentanze dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali che si richiamano ai valori della Resistenza, nonché dai sindaci dei comuni capoluogo dell'Isola.

     Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede il Comitato, che, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

     Il Comitato promuove:

     1) la raccolta di materiale documentario e l'organizzazione di mostre aventi per oggetto il fascismo, l'antifascismo, la Resistenza e dirette ad esaltare i valori della libertà e della democrazia;

     2) la pubblicazione di studi e saggi sulla lotta antifascista in Sicilia e sul contributo dei siciliani alla resistenza contro il nazismo;

     3) iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza, anche d' intesa con i comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali;

     4) pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti.

     Il Comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamandone a far parte anche membri esterni.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato all'acquisto o alla ristampa, nonché alla distribuzione gratuita agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori operanti nel territorio della Regione, dell'opera "Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana".

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni siciliani contributi fino al 70 per cento della somma necessaria per la erezione di monumenti celebrativi della Resistenza.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle scuole e agli istituti di ogni ordine e grado, alle università, alle associazioni culturali, agli istituti ed alle associazioni per lo studio della storia d' Italia, nonché ai comuni contributi per iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Resistenza.

     Per la concessione dei contributi deve essere presentata, entro il 30 giugno 1975, all'Assessore regionale per la pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa della iniziativa e della manifestazione che si intende promuovere.

     L'Assessore provvede alla concessione del contributo nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta necessaria, sentito il parere vincolante del Comitato esecutivo di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 6.

     I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate dal Comitato previsto dallo stesso articolo.

 

     Art. 7.

     Per l'anno 1975 le spese deliberate dai comuni siciliani per la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza sono considerate spese obbligatorie [1].

 

     Art. 8.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 700 milioni così ripartita:

     - per le finalità previste all'art. 2, lire 150 milioni;

     - per le finalità previste all'art. 3, lire 200 milioni;

     - per le finalità previste all'art. 4, lire 100 milioni;

     - per le finalità previste all'art. 5, lire 250 milioni.

     All'onere derivante a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 10, comma 2, della L.R. 20 aprile 1976, n. 40.