§ 2.11.189 - L.R. 21 agosto 2007, n. 16.
Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:21/08/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi
Art. 2.  Film Commission Regione siciliana
Art. 3.  Finalità
Art. 4.  Soggetti beneficiari
Art. 5.  Utilizzazione del Fondo regionale
Art. 6.  Interventi per iniziative culturali di particolare rilievo
Art. 7.  Archivio della sede regionale della RAI - Radiotelevisione Italiana
Art. 8.  Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca
Art. 9.  Deposito presso la filmoteca regionale di film ed audiovisivi
Art. 10.  Consulta regionale per il cinema
Art. 11.  Norma finanziaria
Art. 12. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.11.189 - L.R. 21 agosto 2007, n. 16.

Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo.

(G.U.R. 30 agosto 2007, n. 39)

 

Titolo I

INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE

 

Art. 1. Finalità e obiettivi

1. La Regione riconosce il cinema e l’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, formazione culturale, comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sicilia mediante l’accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) favorire la formazione alle professioni del cinema e l’educazione all’immagine;

e) assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sicilia, anche con la collaborazione dell’ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

f) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito del cinema e degli audiovisivi.

 

     Art. 2. Film Commission Regione siciliana

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Film Commission Regione siciliana provvede altresì a:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Sicilia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Sicilia;

c) coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico e audiovisivo, quali festival, promozione del territorio all’estero, studio e ricerca;

d) gestire il Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo;

e) valorizzare il patrimonio della filmoteca regionale, istituita al suo interno".

2. All’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole "e cinematografiche" e "filmoteca".

 

Titolo II

FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

 

     Art. 3. Finalità

1. La Regione, al fine di potenziare le iniziative atte a favorire le produzioni cinematografiche e televisive da realizzarsi in Sicilia, costituisce presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo" da destinare alle società di produzione.

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse ad accedere al Fondo di cui all’articolo 3 le società di produzione audiovisiva in qualsiasi forma istituite, purché legalmente costituite, che ne facciano istanza all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Consulta regionale per il cinema di cui all’articolo 10, definisce con decreto, da emanarsi annualmente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, e nel rispetto dei criteri di utilizzazione del Fondo fissati dall’articolo 5, i termini e le modalità per la presentazione delle istanze e per la ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse assegnate annualmente al Fondo di cui all’articolo 3.

3. Per l’esercizio finanziario in corso, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Utilizzazione del Fondo regionale

1. Le risorse del Fondo regionale sono erogate dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione secondo i seguenti criteri:

a) sino a tre contributi annui fino a un massimo complessivo di 250.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle sette settimane di riprese;

b) sino a sei contributi annui fino a un massimo complessivo di 150.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle cinque settimane di riprese;

c) sino a cinque contributi annui fino ad un massimo complessivo di 100.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle tre settimane di riprese;

d) sino a quattordici contributi annui fino a un massimo complessivo di 50.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore a una settimana di riprese;

e) sino a quindici contributi annui fino a un massimo complessivo di 10.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale inferiore ad una settimana di riprese.

2. L’investimento sul territorio regionale delle società di produzione beneficiarie dei contributi del Fondo è pari al:

a) 200 per cento del contributo per produzioni di cinema o fiction;

b) 100 per cento del contributo per altri tipi di produzione.

3. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono per la produzione cinematografica o audiovisiva un impiego minimo di:

a) dodici professionisti residenti in Sicilia per l’intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per tutti i beneficiari dei contributi previsti all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), ad eccezione delle produzioni a carattere documentario;

b) cinque professionisti residenti in Sicilia per l’intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per i beneficiari del contributo previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d);

c) due professionisti residenti in Sicilia per l’intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per i beneficiari del contributo previsto all’articolo 5, comma 1, lettera e).

4. L’inizio delle riprese deve avvenire entro un anno dalla concessione del contributo.

5. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono altresì:

a) per le produzioni beneficiarie dei contributi previsti all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) la menzione nei titoli di testa della dicitura "in collaborazione con la Film Commission Regione siciliana";

b) per tutte le produzioni, ed in ogni singola puntata dei film seriali, i primi ringraziamenti nei titoli di coda alla "Film Commission Regione siciliana" e alla "Regione siciliana";

c) la menzione su tutta la pubblicità del film della dicitura "in collaborazione con la Film Commission Regione siciliana";

d) la partecipazione a una conferenza stampa durante il periodo delle riprese, da tenersi in Sicilia, con la presenza del regista e degli interpreti principali e dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o un suo delegato;

e) la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione siciliana dei diritti di almeno cinque foto di scena a scelta, nonché la concessione del permesso ad un operatore delegato dalla Film Commission Regione siciliana di scattare foto di scena e di effettuare riprese del backstage durante almeno una giornata di riprese;

f) la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione siciliana dei diritti di utilizzazione di un totale di tre minuti del montato definitivo del film, da individuare di concerto con la società di produzione, da utilizzare all’interno dei materiali audiovisivi promozionali prodotti dalla Film Commission Regione siciliana allo scopo di divulgare le opportunità produttive promosse dalla stessa;

g) la concessione a titolo gratuito, anche a scopo di proiezione sul territorio regionale senza fini di lucro, alla Film Commission Regione siciliana, entro e non oltre trenta giorni dalla prima proiezione pubblica, o comunque dalla messa in onda o dall’uscita in sala, di due copie DVD alta qualità del film montato e di una copia digital Beta alta qualità del film montato;

h) l’autorizzazione a un rappresentante della Film Commission Regione siciliana di presenziare sul set;

i) la concessione a titolo gratuito di copia della rassegna stampa, di una copia del press book film e di due copie dei manifesti e della locandina dei film, qualora esistenti;

j) l’organizzazione di una anteprima del film, per le produzioni beneficiarie dei contributi previsti all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), sul territorio regionale e, in caso di partecipazione del film a festival nazionali e internazionali, il coinvolgimento della Film Commission Regione siciliana nelle conferenze stampa di presentazione per tutte le produzioni;

k) il deposito presso la Film Commission Regione siciliana, con diritto d’uso per scopi non commerciali, di una copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproduzione e l’utilizzo via internet.

 

     Art. 6. Interventi per iniziative culturali di particolare rilievo

1. La Regione sostiene la realizzazione nel territorio regionale di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonché l’attività del circuito dei cinema d’éssai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica, con particolare riguardo alle produzioni realizzate ai sensi della presente legge, al fine di accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con decreto da emanarsi annualmente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la ripartizione delle risorse assegnate annualmente, avendo particolare riguardo alle manifestazioni che attestano continuità almeno quinquennale nel territorio.

3. Per l’esercizio finanziario in corso, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Archivio della sede regionale della RAI - Radiotelevisione Italiana

1. La Regione riconosce il valore storico dell’archivio della sede regionale siciliana della RAI e individua, d’intesa con la RAI, le forme di collaborazione per la salvaguardia e la diffusione del patrimonio audiovisivo in esso custodito.

 

     Art. 8. Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca

1. La Regione, nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l’alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede a:

a) erogare, valutato il piano delle attività e delle spese, un contributo annuo non superiore a euro 200.000,00 per garantire il funzionamento del Dipartimento di cinema documentario della scuola nazionale di cinema, sede distaccata di Palermo, e per favorire le strategie di inserimento professionale dei suoi diplomati;

b) istituire ed erogare annualmente borse di studio per la frequenza da parte di studenti residenti in Sicilia di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza nazionale e internazionale;

c) concedere a dipartimenti universitari e associazioni o fondazioni di qualificata e comprovata esperienza e professionalità nel settore della cinematografia e dell’audiovisivo, operanti in Sicilia, contributi annui per studi, ricerche e progetti didattici sulle materie disciplinate dalla presente legge, nonché per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

3. Per l’erogazione delle borse di studio e dei contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con decreto da emanarsi annualmente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la ripartizione delle risorse assegnate annualmente.

4. Per l’esercizio finanziario in corso, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Deposito presso la filmoteca regionale di film ed audiovisivi

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di raccogliere, preservare e diffondere a scopo di studio e nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d’autore e sulla protezione dei dati personali, nonché dei diritti connessi, il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, è fatto obbligo alle società di produzione di provvedere al deposito legale dei film e degli audiovisivi di lungo e corto metraggio girati integralmente o in parte nel territorio della Regione, prodotti, coprodotti o realizzati con il concorso economico della Regione.

2. I materiali cinematografici e audiovisivi di cui al comma 1 sono depositati dalle società di produzione presso la filmoteca regionale di cui alla lettera e) dell’articolo 14, comma 1bis, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, come introdotto dall’articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 10. Consulta regionale per il cinema

1. Al fine di valutare l’andamento del settore della cinematografia e dell’audiovisivo e l’efficacia delle politiche regionali e fornire apporti di conoscenza utili all’elaborazione delle azioni e degli interventi da parte della Regione, è istituita presso l’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la Consulta regionale per il cinema, con compiti di monitoraggio e di consulenza tecnica per le questioni attinenti al cinema.

2. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1:

a) l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente del Dipartimento regionale per l’architettura e l’arte contemporanea (DARC), o un suo delegato;

c) il dirigente preposto al servizio "Film Commission Regione siciliana";

d) due componenti scelti tra le Film Commission operanti in ambito regionale da almeno cinque anni;

e) un componente scelto fra gli autori cinematografici;

f) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;

g) un componente scelto tra i rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica operanti in Sicilia;

h) un esperto in materia di cinema scelto tra i docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra i critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria.

3. I componenti sono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra persone di riconosciuta e documentata competenza, restano in carica quattro anni dal loro insediamento e possono essere confermati.

4. La partecipazione alle sedute è gratuita e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’educazione permanente.

 

     Art. 11. Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge la spesa complessiva, da iscrivere in una U.P.B. di nuova istituzione della rubrica dipartimento beni culturali ed ambientali e dell’educazione permanente denominata "Cinema ed Audiovisivo", è valutata in euro 370 migliaia per l’esercizio finanziario 2007 ed in euro 1.170 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 ed è come di seguito destinata:

 

Articolo

Anno 2007 (euro)

Anno 2008 (euro)

Anno 2009 (euro)

- articolo 3 (Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo)

150

750

750

- articolo 6 (Iniziative culturali)

50

100

100

- articolo 7 (Archivio sede RAI)

20

20

20

- articolo 8, comma 2, lettera a (Dipartimento di cinema documentario)

50

100

100

- articolo 8, comma 2, lettera b (Borse di studio)

50

100

100

- articolo 8, comma 2, lettera c (contributi per progetti di ricerca)

50

100

100

 

     Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.