§ 2.11.163 - L.R. 27 aprile 1999, n. 9.
Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:27/04/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati l'articolo 9 ed il comma 2 dell'articolo 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 29 ottobre 1997, concernente: «Rideterminazione delle dotazioni [...]
Art. 3.      (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
Art. 4.      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di cui:
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.163 - L.R. 27 aprile 1999, n. 9.

Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche.

(G.U.R. 30 aprile 1999, n. 20).

 

Art. 1.

     1. Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1998 [1].

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche per il tramite degli Uffici periferici della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, definisce le attività di catalogazione, schedatura e documentazione da realizzare in relazione a quelle già svolte per la determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.

 

     Art. 2.

     1. Sono abrogati l'articolo 9 ed il comma 2 dell'articolo 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 29 ottobre 1997, concernente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali».

 

     Art. 3.

     (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di cui:

     - lire 26.000 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti (capitolo 38377);

     - lire 1.250 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche (capitolo 38376);

     - lire 1.500 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione (capitolo 38378).

     2. Per l'esercizio finanziario 1999 è autorizzata la spesa di lire 14.250 milioni di cui:

     - lire 12.850 milioni per la stipula dei contratti;

     - lire 750 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche;

     - lire 650 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.

     3. All'onere di lire 43.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 28.750 milioni gravanti nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti nell'esercizio 1999 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata per i medesimi esercizi dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.