§ 2.11.121 - L.R. 8 novembre 1988, n. 31.
Istituzione «Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:08/11/1988
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito a decorrere dall'anno 1988 il «Premio Ettore Majorana
Art. 2.      1. La gestione del premio e delle attività ed iniziative ad esso connesse è affidata al Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», con sede in Erice.
Art. 3.      1. Il premio dovrà essere assegnato ad autorevolissime personalità del mondo della scienza, scelte sia dall'ambito umanistico che tecnico- scientifico, a seguito di votazione espressa dagli [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare ogni anno in favore del suddetto Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana» di Erice la somma di lire 1.000 milioni, quale importo [...]
Art. 5.      1. In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione del Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica [...]
Art. 6.      1. All'onere di lire 5.250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.750 milioni, con parte delle [...]


§ 2.11.121 - L.R. 8 novembre 1988, n. 31.

Istituzione «Premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace».

(G.U.R. n. 49 del 12 novembre 1988).

 

Art. 1.

     1. E' istituito a decorrere dall'anno 1988 il «Premio Ettore Majorana

- Erice - Scienza per la pace».

 

     Art. 2.

     1. La gestione del premio e delle attività ed iniziative ad esso connesse è affidata al Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», con sede in Erice.

 

     Art. 3.

     1. Il premio dovrà essere assegnato ad autorevolissime personalità del mondo della scienza, scelte sia dall'ambito umanistico che tecnico- scientifico, a seguito di votazione espressa dagli scienziati firmatari del «Manifesto di Erice» e da autorevoli personalità del mondo della cultura, degli studi universitari e della ricerca scientifica.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare ogni anno in favore del suddetto Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana» di Erice la somma di lire 1.000 milioni, quale importo del premio, e di lire 250 milioni per le spese di gestione delle attività ed iniziative connesse all'assegnazione del premio.

 

     Art. 5.

     1. In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione del Centro di cultura scientifica «Ettore Majorana», l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni allo stesso Centro per la gestione di speciali iniziative ed attività commemorative ed un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per la sistemazione, la ristrutturazione e il restauro degli edifici di proprietà del Centro [1].

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 5.250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.750 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 3.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.00  Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

     2. Gli oneri di cui all'articolo 4 ricadenti negli esercizi successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico «F».

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 44 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.