§ 35.3.42 - D.L. 16 gennaio 2002, n. 3 .
Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:16/01/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1. Assunzioni temporanee      1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici [...]
Art. 2. Copertura finanziaria      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante [...]
Art. 3. Entrata in vigore      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 35.3.42 - D.L. 16 gennaio 2002, n. 3 [1] .

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina

(G.U. 16 gennaio 2002, n. 13)

 

 

     Art. 1. Assunzioni temporanee

     1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

     2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

          Art. 2. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. [2]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 marzo 2002, n. 35.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.