§ 34.2.48 - D.L. 15 giugno 2009, n. 61.
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:15/06/2009
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 34.2.48 - D.L. 15 giugno 2009, n. 61. [1]

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

(G.U. 16 giugno 2009, n. 137)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;

     Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;

     Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea «Atalanta»;

     Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di Lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»;

     b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     « 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

     6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 luglio 2009, n. 100.