§ 33.1.34 - Legge 14 ottobre 1974, n. 629.
Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:14/10/1974
Numero:629


Sommario
Art. unico.      I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul [...]


§ 33.1.34 - Legge 14 ottobre 1974, n. 629.

Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato.

(G.U. 5 dicembre 1974, n. 318)

 

     Art. unico.

     I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.