§ 33.1.1d - Legge 6 novembre 1948, n. 1473.
Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:06/11/1948
Numero:1473


Sommario
Art. 1.      E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948


§ 33.1.1d - Legge 6 novembre 1948, n. 1473.

Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

(G.U. 4 gennaio 1949, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

     L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'articolo 1 del decreto predetto è estesa anche ai materiali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.