§ 32.2.2 - D.P.R. 18 maggio 1961, n. 676.
Riconoscimento della personalità giuridica della “Chiesa Evangelica Luterana in Italia”, con sede in Roma via Toscana n. 7


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:18/05/1961
Numero:676


Sommario
Art. 1.      La Chiesa Evangelica Luterana in Italia è un'unione di cristiani della medesima confessione, residenti in Italia, i quali, riuniti in parrocchie, svolgono la loro [...]
Art. 2.      La Chiesa è fondata per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio divino, sulla Sacra Scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento, sui simboli trinitari della [...]
Art. 3.      La natura della sua confessione non esclude la qualità di membro ai cristiani di confessione riformata, cioè appartenenti alle comunità calviniste e zwingliane
Art. 4.      La Chiesa comprende attualmente le parrocchie, gruppi di parrocchie e parrocchie filiali seguenti: Roma, Milano, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova con Nervi e Rapallo, [...]
Art. 5.      Compito della Chiesa è l'esercizio ed il mantenimento del culto, della cura d'anime e della carità nelle parrocchie e nelle opere che ne fanno parte
Art. 6.      La Chiesa è persona giuridica di diritto italiano. In tale qualità essa ha la sua sede in Roma. La sua indipendenza non viene toccata dai rapporti che essa può [...]
Art. 7.      Le parrocchie sono unioni locali di fedeli sotto l'ufficio ecclesiastico della Chiesa
Art. 8.      La totalità dei fedeli aventi diritto di votare forma l'assemblea della parrocchia
Art. 9.      Le parrocchie adempiono sotto la propria responsabilità ai loro doveri spirituali e si procurano i mezzi a ciò necessari. A tale scopo dispongono dei proventi del loro [...]
Art. 10.      L'indipendenza delle parrocchie come associazioni e i loro diritti di proprietà rimangono inalterati dalla presente costituzione, salvo le restrizioni derivanti dalle [...]
Art. 11.      La nomina dei Ministri del culto avviene per elezione da parte delle parrocchie su proposta della Direzione della Chiesa, che presenterà per la scelta possibilmente una [...]
Art. 12.      Per l'ammissione al ministero è necessario il compimento da parte del candidato di studi teologici presso una Facoltà o Università riconosciuta dalla Direzione della [...]
Art. 13.      La Chiesa è diretta dal Decano, dal Sinodo e dal Concistoro
Art. 14.      Il Decano è il Ministro primario della Chiesa
Art. 15.      Il Decano viene eletto dal Sinodo per un periodo di cinque anni
Art. 16.      Il Sinodo è l'organo superiore della Chiesa. Esso costituisce insieme con il Decano ed il Concistoro la Direzione della Chiesa
Art. 17.      Il Sinodo si compone dei titolari degli Uffici parrocchiali e dei Sinodali. Ad ogni parrocchia o gruppo di parrocchie spetta un sinodale, accanto al quale la parrocchia [...]
Art. 18.      Il Sinodo è diretto da un Preside, che viene eletto tra i Sinodali per la durata del mandato del Sinodo stesso. Il Preside nomina tra i sinodali un Vice-preside, con [...]
Art. 19.      Il Sinodo nomina dietro comune proposta del Decano e del Preside quali sinodali straordinari con diritto di voto quei membri delle parrocchie che presiedono a opere [...]
Art. 20.      Il Sinodo esercita le sue funzioni per la durata di tre anni. Tiene una sessione ordinaria possibilmente una volta all'anno. Il Decano o il Preside possono, a proprio [...]
Art. 21.      Il Concistoro è l'organo amministrativo ed esecutivo della Chiesa. Esso si compone del Decano e del suo Vicario in carica, del Preside e del Vice-preside del Sinodo e da [...]
Art. 22.      Spetta al Concistoro
Art. 23.      Il Concistoro si riunisce normalmente ogni tre mesi, ed ogni qualvolta il Decano, Presidente di diritto del Concistoro, lo ritenga necessario, ovvero su richiesta [...]
Art. 24.      La Chiesa è proprietaria di quegli immobili e mobili dalla stessa acquistati o che le vengono ceduti a titolo gratuito o per testamento
Art. 25.      La Chiesa trae i propri mezzi di sussistenza dalle sue rendite ed inoltre da un contributo annuo obbligatorio per le parrocchie che fanno parte della Chiesa
Art. 26.      In caso di scioglimento il Patrimonio della Chiesa viene ripartito tra le parrocchie secondo le decisioni che verranno prese da un Sinodo straordinario all'uopo convocato


§ 32.2.2 - D.P.R. 18 maggio 1961, n. 676.

Riconoscimento della personalità giuridica della “Chiesa Evangelica Luterana in Italia”, con sede in Roma via Toscana n. 7

(G.U. 2 agosto 1961, n. 190)

 

 

     Art. 1.

     Alla “Chiesa Evangelica Luterana in Italia" con sede in Roma, via Toscana, n. 7, è riconosciuta la personalità giuridica.

 

     Art. 2.

     È approvato l'annesso statuto della Chiesa anzidetta, datato 15 febbraio 1955, e composto di 26 articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

 

Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

 

TITOLO I

 

Natura e compiti della Chiesa.

 

     Art. 1.

     La Chiesa Evangelica Luterana in Italia è un'unione di cristiani della medesima confessione, residenti in Italia, i quali, riuniti in parrocchie, svolgono la loro attività secondo gli stessi principi e a tale scopo si creano una propria direzione.

 

          Art. 2.

     La Chiesa è fondata per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio divino, sulla Sacra Scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento, sui simboli trinitari della Chiesa originaria e sulla Confessione di Augsburgo dell'anno 1930.

 

          Art. 3.

     La natura della sua confessione non esclude la qualità di membro ai cristiani di confessione riformata, cioè appartenenti alle comunità calviniste e zwingliane.

 

          Art. 4.

     La Chiesa comprende attualmente le parrocchie, gruppi di parrocchie e parrocchie filiali seguenti: Roma, Milano, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova con Nervi e Rapallo, S. Remo con Bordighera, Firenze, Napoli con Capri e con il circuito di predicazione dell'Italia meridionale.

 

          Art. 5.

     Compito della Chiesa è l'esercizio ed il mantenimento del culto, della cura d'anime e della carità nelle parrocchie e nelle opere che ne fanno parte.

 

          Art. 6.

     La Chiesa è persona giuridica di diritto italiano. In tale qualità essa ha la sua sede in Roma. La sua indipendenza non viene toccata dai rapporti che essa può intrattenere con altre Chiese od Unioni di Chiese.

 

TITOLO II

 

Le Parrocchie

 

          Art. 7.

     Le parrocchie sono unioni locali di fedeli sotto l'ufficio ecclesiastico della Chiesa.

     L'ammissione quale membro della parrocchia può essere richiesta al Consiglio parrocchiale da tutti i cristiani evangelici che abbiano ricevuto il Santo Battesimo e fatto atto di conferma.

 

          Art. 8.

     La totalità dei fedeli aventi diritto di votare forma l'assemblea della parrocchia.

     Hanno diritto di voto i membri della parrocchia i quali:

     a) hanno compiuto il 18esimo anno di età;

     b) risiedono stabilmente nella circoscrizione territoriale della parrocchia;

     c) versano un contributo continuo ed adeguato agli oneri della parrocchia, a meno che non siano espressamente dispensati dal Consiglio parrocchiale.

     I compiti dell'assemblea sono:

     a) elezione e scioglimento del Consiglio della Parrocchia;

     b) elezione del Parroco, giusta il seguente articolo 11;

     c) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

     d) deliberazione su ogni altra questione concernente l'organizzazione la vita della parrocchia in conformità dei singoli statuti.

     L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, convocata dal Consiglio della parrocchia. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio della parrocchia e delibera validamente se, previa regolare convocazione di tutti i membri, sia presente alla prima convocazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed alla seconda convocazione qualunque numero di membri.

     L'assemblea decide a maggioranza semplice, salvo che per le modifiche dello Statuto, per le quali è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     Le parrocchie sono dirette e rappresentate dal Consiglio, che è costituito dal Parroco e da quattro a otto fedeli laici, eletti ogni anno dall'Assemblea. I membri del Consiglio eleggono fra di loro il Presidente.

     Spetta anche al Consiglio la nomina dei sinodali e dei loro sostituti.

     Il Consiglio convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, delibera validamente se è presente almeno la metà degli stessi. Le deliberazioni vengono effettuate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

          Art. 9.

     Le parrocchie adempiono sotto la propria responsabilità ai loro doveri spirituali e si procurano i mezzi a ciò necessari. A tale scopo dispongono dei proventi del loro patrimonio, incassano contributi volontari dai loro membri, raccolgono collette e ricevono donazioni.

 

          Art. 10.

     L'indipendenza delle parrocchie come associazioni e i loro diritti di proprietà rimangono inalterati dalla presente costituzione, salvo le restrizioni derivanti dalle disposizioni dell'art. 22.

 

TITOLO III

 

Il Ministero del Culto

 

          Art. 11.

     La nomina dei Ministri del culto avviene per elezione da parte delle parrocchie su proposta della Direzione della Chiesa, che presenterà per la scelta possibilmente una terna di nomi. La nomina deve essere convalidata dalla Direzione stessa.

 

          Art. 12.

     Per l'ammissione al ministero è necessario il compimento da parte del candidato di studi teologici presso una Facoltà o Università riconosciuta dalla Direzione della Chiesa e l'ordinazione a sacerdote della Chiesa Evangelica Luterana. L'ordinazione può essere concessa dalla Direzione della Chiesa.

     Qualora l'ordinazione sia già stata impartita all'infuori della Chiesa, essa dovrà essere riconfermata attraverso un Tentamen in spiritualibus" da parte della Direzione della Chiesa.

 

TITOLO IV

 

La Direzione della Chiesa

 

          Art. 13.

     La Chiesa è diretta dal Decano, dal Sinodo e dal Concistoro.

 

Il Decano

 

          Art. 14.

     Il Decano è il Ministro primario della Chiesa.

     Egli cura a che la Chiesa in tutte le sue estrinsecazioni adempia al suo compito di testimoniare veridicamente il Vangelo e di amministrare i Sacramenti secondo la loro originaria istituzione.

     Egli sorveglia l'attività dei sacerdoti e dei presbiteri. Ha il diritto di celebrare il culto in tutte le parrocchie. Egli rappresenta la Chiesa nei rapporti esterni ed ha il suo domicilio in Italia.

 

          Art. 15.

     Il Decano viene eletto dal Sinodo per un periodo di cinque anni.

     La sua rielezione è ammessa. Egli nomina, con l'approvazione del Sinodo uno dei parroci della Chiesa quale suo vicario.

 

Il Sinodo

 

          Art. 16.

     Il Sinodo è l'organo superiore della Chiesa. Esso costituisce insieme con il Decano ed il Concistoro la Direzione della Chiesa.

 

          Art. 17.

     Il Sinodo si compone dei titolari degli Uffici parrocchiali e dei Sinodali. Ad ogni parrocchia o gruppo di parrocchie spetta un sinodale, accanto al quale la parrocchia o gruppo di parrocchie nomina un sostituto, che entra in funzione in caso di impedimento del sinodale stesso.

     I sinodali ed i loro sostituti vengono eletti dal Consiglio parrocchiale per la durata del Sinodo.

     Se un sinodale diventa membro della Direzione della Chiesa, il suo compito viene espletato dal suo sostituto.

 

          Art. 18.

     Il Sinodo è diretto da un Preside, che viene eletto tra i Sinodali per la durata del mandato del Sinodo stesso. Il Preside nomina tra i sinodali un Vice-preside, con l'approvazione del Sinodo. Il Vice-preside non deve far parte della parrocchia cui appartiene il Preside.

 

          Art. 19.

     Il Sinodo nomina dietro comune proposta del Decano e del Preside quali sinodali straordinari con diritto di voto quei membri delle parrocchie che presiedono a opere della Chiesa o sono specialmente benemeriti della Chiesa.

     Spetta anche al Sinodo l'esame delle relazioni e richieste delle singole parrocchie e le deliberazioni in merito.

 

          Art. 20.

     Il Sinodo esercita le sue funzioni per la durata di tre anni. Tiene una sessione ordinaria possibilmente una volta all'anno. Il Decano o il Preside possono, a proprio giudizio, indire una sessione straordinaria. Essi vi sono obbligati se più della metà dei membri lo richiedono per iscritto con indicazione della ragione.

     Il Sinodo delibera validamente se, previa regolare convocazione di tutti i membri 15 giorni prima della data fissata per la riunione, sia presente almeno la metà dei suoi membri. Il Sinodo decide a maggioranza semplice, salvo che per le modifiche dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

 

Il Concistoro

 

          Art. 21.

     Il Concistoro è l'organo amministrativo ed esecutivo della Chiesa. Esso si compone del Decano e del suo Vicario in carica, del Preside e del Vice-preside del Sinodo e da un fedele possibilmente esperto in materie giuridiche che viene nominato per cooptazione dagli altri membri del Concistoro.

 

          Art. 22.

     Spetta al Concistoro:

     a) la preparazione delle assemblee sinodali e la messa ad esecuzione delle loro decisioni;

     b) la cooperazione nella nomina dei Ministri del culto e la sorveglianza dei Ministri e delle direzioni delle parrocchie;

     c) assicurare l'attività ecclesiastica mediante messa a disposizione di mezzi da fondi di cui dispone;

     d) l'amministrazione della proprietà della Chiesa e gli atti di disposizione di immobili e di ogni altro diritto reale, sia a titolo oneroso che gratuito.

     e) dare il consenso all'acquisto o alla disposizione sia a titolo gratuito che oneroso di immobili e di ogni altro diritto reale delle parrocchie.

 

          Art. 23.

     Il Concistoro si riunisce normalmente ogni tre mesi, ed ogni qualvolta il Decano, Presidente di diritto del Concistoro, lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno tre membri del Concistoro.

     Il Concistoro delibera a maggioranza semplice dei presenti, i quali per la validità del voto devono essere almeno tre. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

     Il mandato del Concistoro dura tre anni in corrispondenza della durata del Sinodo.

 

TITOLO V

 

Il patrimonio della Chiesa

 

          Art. 24.

     La Chiesa è proprietaria di quegli immobili e mobili dalla stessa acquistati o che le vengono ceduti a titolo gratuito o per testamento.

 

          Art. 25.

     La Chiesa trae i propri mezzi di sussistenza dalle sue rendite ed inoltre da un contributo annuo obbligatorio per le parrocchie che fanno parte della Chiesa.

     L'anno finanziario dell'amministrazione dei beni della Chiesa va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

     Ogni anno entro il mese di giugno deve essere approvato dal Concistoro il bilancio preventivo. Entro il primo trimestre di ogni anno finanziario deve essere approvato dal Concistoro il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

     Per l'amministrazione del patrimonio della Chiesa il Concistoro può avvalersi eventualmente dell'assistenza di un esperto finanziario.

 

          Art. 26.

     In caso di scioglimento il Patrimonio della Chiesa viene ripartito tra le parrocchie secondo le decisioni che verranno prese da un Sinodo straordinario all'uopo convocato.