§ 32.1.31 - Legge 17 giugno 1973, n. 444.
Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:17/06/1973
Numero:444


Sommario
Art. 1.      Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi [...]
Art. 2.      L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'art. 1 della presente legge deve essere intesa come [...]
Art. 3.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'art. 1 della presente legge anche per il [...]
Art. 4.      L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano [...]
Art. 5.      Il limite d'impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è [...]


§ 32.1.31 - Legge 17 giugno 1973, n. 444.

Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

(G.U. 28 luglio 1973, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'art. 4 di detta legge.

 

          Art. 2.

     L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'art. 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purché nell'ambito del complesso parrocchiale.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'art. 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonché di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

 

          Art. 4.

     L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.

 

          Art. 5.

     Il limite d'impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.