§ 32.1.1 - Legge 27 maggio 1929, n. 848.
Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:27/05/1929
Numero:848


Sommario
Art. 1.      Qualora il ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un [...]
Art. 2.      Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti [...]
Art. 3.      Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro per la giustizia e gli affari di culto il nome [...]
Art. 4.      Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con regio decreto, udito il parere del consiglio di [...]
Art. 5.      Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di [...]
Art. 6.      Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lett. a), del concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando [...]
Art. 7.      I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei [...]
Art. 8.      I comuni e le province, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni [...]
Art. 9.  [1]
Art. 10.      Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli
Art. 11.      La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante
Art. 12.      I rappresentanti legali dei benefizi ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e [...]
Art. 13.      Per gli effetti dell'articolo precedente, si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le [...]
Art. 14.      Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'art. 30, secondo capoverso, del concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso [...]
Art. 15.      Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia [...]
Art. 16.      La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con [...]
Art. 17.      Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono [...]
Art. 18.      Gli economati generali ed i subeconomati dei benefizi vacanti sono soppressi
Art. 19.      L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefizi vacanti e dei fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei [...]
Art. 20.      Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del parlamento, unitamente agli [...]
Art. 21.      Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni procura generale del Re delle corti di appello un ufficio per gli affari [...]
Art. 22.      Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli [...]
Art. 23.      Dal giorno successivo all'entrata in vigore del concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi economati generali dei benefizi vacanti per assegni o per altre [...]
Art. 24.      Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore [...]
Art. 25.      L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei
Art. 26.      La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929
Art. 27.      Le case e le comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del concordato, [...]
Art. 28.      Ai titolari o reggenti dei subeconomati dei benefizi vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta [...]
Art. 29.      Il personale attualmente in servizio presso l'amministrazione generale del fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo [...]
Art. 30.      Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali delle corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i regi [...]
Art. 31.      Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali economati generali dei benefizi vacanti nelle [...]
Art. 32.      Con regi decreti, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme
Art. 33.      E' data facoltà al governo del Re di provvedere, con regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in [...]
Art. 34.      Il governo del re è altresì autorizzato
Art. 35.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge


§ 32.1.1 - Legge 27 maggio 1929, n. 848.

Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

(G.U. 8 giugno 1929, n. 133)

 

 

Capo I

 

NORME CIRCA LE NOMINE A UFFICI E BENEFICI ECCLESIASTICI.

 

     Art. 1.

     Qualora il ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al consiglio dei ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

 

          Art. 2.

     Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'ordinario diocesano, e, in pari tempo, ne informa il ministro per la giustizia e gli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

     Il ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

     Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dall'art. 21, terzo comma, del concordato.

 

          Art. 3.

     Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro per la giustizia e gli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.

     Qualora il governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del ministro per la giustizia e gli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

     Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del governo italiano, è fatta con decreto reale su proposta del capo del governo, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

     Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

 

Capo II

 

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO.

 

          Art. 4.

     Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con regio decreto, udito il parere del consiglio di Stato.

     Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

     Parimenti con regio decreto, udito il parere del consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

     Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

 

          Art. 5.

     Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

 

          Art. 6.

     Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lett. a), del concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

     Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuari, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e non ostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuari per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

 

          Art. 7.

     I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

     L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 8.

     I comuni e le province, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

 

Capo III

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI ACQUISTI DI BENI.

 

          Art. 9. [1]

     Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione.

     Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

     Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lettera b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a lire 130 milioni.

 

          Art. 10.

     Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

     La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.

 

          Art. 11.

     La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

     Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

 

Capo IV

 

TUTELA PER GLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

 

          Art. 12.

     I rappresentanti legali dei benefizi ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma, e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

 

          Art. 13.

     Per gli effetti dell'articolo precedente, si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti.

 

          Art. 14.

     Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'art. 30, secondo capoverso, del concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

     Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

 

          Art. 15.

     Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

     Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

     Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

     Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.

 

          Art. 16.

     La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

 

          Art. 17.

     Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro per la giustizia e gli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

     I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinati con regolamento.

 

Capo V

 

AMMINISTRAZIONE CIVILE DEI PATRIMONI DESTINATI A FINE DI CULTO.

 

          Art. 18.

     Gli economati generali ed i subeconomati dei benefizi vacanti sono soppressi.

     I patrimoni degli economati generali dei benefizi vacanti e dei fondi di religione dei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

     I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto.

 

          Art. 19.

     L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefizi vacanti e dei fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del fondo per il culto e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale amministrazione generale del fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituirà una direzione generale del ministero medesimo.

     Il suindicato fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio consiglio di amministrazione.

     Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

     I componenti dei due consigli suddetti saranno nominati con regio decreto, su proposta del ministro guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

 

          Art. 20.

     Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del ministero della giustizia e degli affari di culto.

     Alle amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni che regolano le amministrazioni dello Stato.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI GENERALI.

 

          Art. 21.

     Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni procura generale del Re delle corti di appello un ufficio per gli affari di culto alla diretta dipendenza del procuratore generale.

     Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con regio decreto, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.

     La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

 

          Art. 22.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

 

          Art. 23.

     Dal giorno successivo all'entrata in vigore del concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi economati generali dei benefizi vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli economi spirituali.

     Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della sovrana regalia del terzo pensionabile, l'obbligo del soppresso economato generale dei benefizi vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del terzo pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle mense della Sicilia gravate dalla tassa del terzo pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni mensa.

 

          Art. 24.

     Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche province del regno, e mantenute in vigore con la presente legge.

     Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari teologici dei territori annessi che, all'attuazione della presente legge, siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

 

          Art. 25.

     L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

     Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'amministrazione generale del fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

     Con decreto del ministro per le finanze, da emettersi di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il tesoro dello Stato dovrà corrispondere al fondo per il culto e al fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

 

          Art. 26.

     La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929.

     Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

     Il tesoro dello Stato corrisponderà all'amministrazione del fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-1929.

     Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del ministero delle finanze e dell'amministrazione del fondo per il culto.

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

          Art. 27.

     Le case e le comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel regno.

 

          Art. 28.

     Ai titolari o reggenti dei subeconomati dei benefizi vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con regio decreto, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 29.

     Il personale attualmente in servizio presso l'amministrazione generale del fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto reale su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19, allegato II, e14, allegato IV, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché dall'art. 1° della legge 14 aprile 1927, n. 514.

     I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del ministero della giustizia e degli affari di culto.

 

          Art. 30.

     Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali delle corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i regi economati generali dei benefizi vacanti.

     Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'amministrazione generale del fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla regia delegazione per l'amministrazione civile delle reali basiliche palatine pugliesi, nonché i subeconomi dei benefizi vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

     Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

 

          Art. 31.

     Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali economati generali dei benefizi vacanti nelle antiche province del regno, e le prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi.

     A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i regi economati su menzionati si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto.

     Sino alla completa attuazione del concordato, e non oltre un triennio, il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a trattenere al ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o equiparato.

 

          Art. 32.

     Con regi decreti, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:

     a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

     b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefizi vacanti non presentati alla corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonché i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

 

Capo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI.

 

          Art. 33.

     E' data facoltà al governo del Re di provvedere, con regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli economati generali dei benefizi vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.

 

          Art. 34.

     Il governo del re è altresì autorizzato:

     a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del trattato con la Santa Sede, del concordato e della presente legge;

     b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

     c) a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

 

          Art. 35.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1982, n. 58.