§ 31.1.151 - D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.
Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:02/08/2010
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Accessi ed accertamenti nei cantieri
Art. 3.  Informazioni antimafia
Art. 4.  Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri
Art. 5.  Procedimento per l'audizione degli interessati
Art. 6.  Acquisizione e gestione informatica dei dati
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 31.1.151 - D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150. [1]

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

(G.U. 10 settembre 2010, n. 212)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;

     Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

     Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

     Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

     Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;

     Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

     2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

 

     Art. 2. Accessi ed accertamenti nei cantieri

     1. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.

     2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

 

     Art. 3. Informazioni antimafia

     1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

     2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dall'articolo 5.

     3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 2.

 

     Art. 4. Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri

     1. Il rilascio dell'informazione prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

     2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

     a) stazione appaltante;

     b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;

     c) prefetto che ha disposto l'accesso;

     d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

     e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     g) Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 5. Procedimento per l'audizione degli interessati

     1. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

     2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

     3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

 

     Art. 6. Acquisizione e gestione informatica dei dati

     1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1 devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

     2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 282

 

 


[1] Abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la decorrenza ivi prevista. I richiami alle disposizioni contenute nel presente decreto, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011, per effetto dell'art. 116 del decreto stesso.