§ 31.1.60 - Legge 13 dicembre 1999, n. 475.
Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:13/12/1999
Numero:475


Sommario
Art. 1.      1. (Omissis)


§ 31.1.60 - Legge 13 dicembre 1999, n. 475. [1]

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni

(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

 

 

     Art. 1.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. (Omissis).


[1]  Legge abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad eccezione dell'art. 1, comma 3 e fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali.