§ 31.1.22 - D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:11/05/1991
Numero:187


Sommario
Art. 1.      1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità [...]
Art. 2.      1. Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le [...]
Art. 3.      1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla [...]
Art. 4.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.
Art. 5.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 31.1.22 - D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

(G.U. 21 giugno 1991, n. 144).

 

 

Art. 1.

     1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

     2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

     3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

     4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

 

     Art. 2.

     1. Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

 

     Art. 4.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.

     2. Le società di cui all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.

     3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso [1].

     4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi diritto.

     5. Le predette società fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.

 

     Art. 5.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 24 giugno 1991, n. 146.