§ 30.11.e - Legge 3 dicembre 1942, n. 1752.
Modificazione dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:03/12/1942
Numero:1752


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XIV, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XVIII, n. 375, [...]


§ 30.11.e - Legge 3 dicembre 1942, n. 1752. [1]

Modificazione dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

(G.U. 10 febbraio 1943, n. 33).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XIV, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XVIII, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, è sostituito dal seguente:

     "L'ispettorato è alle dipendenze di un comitato di ministri presieduto dal Duce del fascismo, Capo del governo, e composto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato e dei ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute.

     "Alle riunioni del comitato partecipa anche il ministro per l'Africa italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo ministero".


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.