§ 30.7.d - Legge 23 maggio 1952, n. 573.
Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:23/05/1952
Numero:573


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, è ratificato
Art. 2.      Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole [...]


§ 30.7.d - Legge 23 maggio 1952, n. 573.

Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative.

(G.U. 11 giugno 1952, n. 134).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, è ratificato.

 

          Art. 2.

     Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da società da questi controllate, nonchè ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e società medesimi.