§ 2.11.118 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 3.
Interventi per la celebrazione del 50° anniversario della morte di Luigi Pirandello.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:17/02/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in occasione del 50° anniversario della morte di Luigi Pirandello, adotta iniziative e promuove attività [...]
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire lo svolgimento di iniziative ed attività culturali in occasione del 50° [...]
Art. 3.      1. Il programma delle iniziative di cui all'art. 1 sarà formulato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il Comitato scientifico [...]
Art. 4.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa complessiva di lire 1.950 milioni, così suddivisa:
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.118 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 3.

Interventi per la celebrazione del 50° anniversario della morte di Luigi Pirandello.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Art. 1.

     1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in occasione del 50° anniversario della morte di Luigi Pirandello, adotta iniziative e promuove attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.

     2. Le iniziative e le attività di cui al precedente comma, da sviluppare direttamente o mediante convenzioni con istituti universitari nonché con enti teatrali e musicali aventi almeno carattere regionale, tenderanno in particolare a:

     a) divulgare e valorizzare l'opera di Luigi Pirandello attraverso idonei interventi, ivi compresa l'istituzione, in Agrigento, di una biblioteca-museo regionale che raccolga e conservi, anche in originale, la documentazione bibliografica, grafica, fotografica, audiovisiva e cinematografica, riguardante il drammaturgo siciliano, nonché cimeli e memorie.

     L'organico della predetta biblioteca-museo, che verrà coperto mediante pubblici concorsi, sarà determinato, sulla base della tabella B/4 annessa alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della Commissione legislativa «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione» dell'Assemblea regionale siciliana;

     b) provvedere all'istituzione di un parco pirandelliano, nonché al recupero dell'ambiente agrigentino denominato «Caos»;

     c) promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con le autorità scolastiche competenti, l'organizzazione di giornate di studio dirette a diffondere l'opera di Luigi Pirandello;

     d) promuovere manifestazioni musicali e teatrali di alto livello artistico;

     e) favorire il coordinamento delle attività che si svolgeranno a livello nazionale e regionale per celebrare Luigi Pirandello.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire lo svolgimento di iniziative ed attività culturali in occasione del 50° anniversario della morte di Luigi Pirandello, è autorizzato a concedere all'Amministrazione comunale di Agrigento un contributo straordinario di lire 200 milioni.

     2. Il programma delle iniziative ed attività culturali di cui al comma precedente, da realizzare in Agrigento, sarà predisposto dal Comitato organizzatore del comune stesso, sentito il Comitato scientifico nazionale di cui al decreto del Ministro dei beni culturali del 18 marzo 1986.

 

     Art. 3.

     1. Il programma delle iniziative di cui all'art. 1 sarà formulato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il Comitato scientifico nazionale di cui al decreto del Ministro dei beni culturali del 18 marzo 1986, e sottoposto al preventivo parere della Commissione legislativa «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione» dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa complessiva di lire 1.950 milioni, così suddivisa:

     - art. 1, lettera a (interventi per l'istituzione di una biblioteca- museo), lire 500 milioni;

     lettera b (istituzione parco pirandelliano e recupero Caos), lire 800 milioni;

     lettera c (giornate di studio), lire 200 milioni;

     lettera d (iniziative direttamente promosse), lire 250 milioni:

     - art. 2 (contributo straordinario), lire 200 milioni.

     2. Ai predetti oneri si provvede, quanto a lire 1.150 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987; gli stessi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1987-1989, codice 06.00 - progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione beni culturali.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.