§ 2.11.117 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 1.
Autorizzazione alla stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:17/02/1987
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Convenzioni per la ricerca scientifica.
Art. 2.  Modalità di intervento e coordinamento dell'attività di ricerca.
Art. 3.  Oggetto delle convenzioni.
Art. 4.  Autorizzazione di spesa e copertura degli oneri finanziari.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.117 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 1.

Autorizzazione alla stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Art. 1. Convenzioni per la ricerca scientifica.

     1. Per l'attuazione di attività di sperimentazione, ricerca e formazione, in grado di promuovere il progresso scientifico e tecnologico e di concorrere allo sviluppo socio-economico della Sicilia, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche al fine di razionalizzare, incentivare ed estendere l'operatività del suddetto ente nel territorio della Regione siciliana.

     2. Le convenzioni di cui al precedente comma potranno prevedere, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 3, modalità per il coordinamento dell'attività di ricerca svolta in Sicilia dal Consiglio nazionale delle ricerche con quella organizzata dalla Regione direttamente o con l'ausilio di altre strutture.

     3. Le convenzioni sono sottoposte al preventivo parere della Commissione legislativa permanente «Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2. Modalità di intervento e coordinamento dell'attività di ricerca.

     1. Con riferimento a quanto previsto nel comma secondo dell'art. 1, le modalità di intervento della Regione nel settore della ricerca scientifica e del coordinamento con l'attività di ricerca, svolta in Sicilia dalle Università e da altri enti ed istituti di ricerca nazionali, saranno regolate con legge della Regione.

 

     Art. 3. Oggetto delle convenzioni.

     1. Le convenzioni di cui all'art. 1 dovranno prevedere:

     a) i settori di intervento, i programmi specifici e le aree di insediamento delle iniziative di ricerca e di formazione che verranno attuate in Sicilia.

     b) i tempi massimi entro i quali tali iniziative dovranno essere svolte, salvo eventuali proroghe per motivi giustificati;

     c) le strutture di cui il Consiglio nazionale delle ricerche si avvarrà per l'espletamento delle iniziative predette;

     d) la dotazione organica di personale scientifico, tecnico ed amministrativo che il Consiglio nazionale delle ricerche destinerà a tali iniziative ponendolo alle sue dipendenze e a proprio carico;

     e) la facoltà della Regione di ricevere informazioni sui risultati, anche parziali, delle attività di sperimentazione e di ricerca;

     f) l'impegno delle parti contraenti di favorire, ciascuna per quanto di propria competenza, il coinvolgimento delle università e di altre istituzioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di sperimentazione e di ricerca;

     g) l'istituzione, per la verifica dell'attuazione dei programmi e delle iniziative oggetto delle convenzioni, di appositi organismi paritari costituiti da esperti, scelti dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Presidente della Regione, sentiti gli organismi istituzionali della ricerca scientifica presenti in Sicilia, previo parere della Commissione legislativa permanente «Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana, assicurando negli stessi la presenza di almeno un rappresentante del personale addetto alla ricerca negli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche operanti nel territorio della Regione.

 

     Art. 4. Autorizzazione di spesa e copertura degli oneri finanziari.

     1. Per le finalità previste dall'art. 1, commi primo e secondo, e dall'art. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 45.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 02,00 - progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo.

     3. Agli oneri a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.