§ 2.11.114 - L.R. 16 aprile 1986, n. 19.
Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:16/04/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1.      E' istituito, con sede a Catania, l'Ente autonomo regionale teatro Massimo Bellini, con personalità giuridica di diritto pubblico
Art. 2.      L'ente ha come fine
Art. 3.      Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è costituito
Art. 4.      Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto
Art. 5.      Il contributo annuo di cui alla lett. a del precedente articolo è determinato per l'esercizio in corso in lire 15.177 milioni pari all'ammontare delle spese già iscritte nel bilancio della [...]
Art. 6.      Sono organi dell'Ente
Art. 7.      Il presidente dell'ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è il sindaco della città di Catania
Art. 8.      1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione [...]
Art. 9.      1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto
Art. 10.      Il consiglio d'amministrazione delibera
Art. 11. 
Art. 12.      Il direttore artistico dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i musicisti di provata, maturata esperienza e competenza nel campo della organizzazione nel settore delle [...]
Art. 13. 
Art. 14.  Norme transitorie finali e finanziarie.
Art. 15.      La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio
Art. 16.      L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dell'Ente coincidono con l'anno solare
Art. 17.      Per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione delle stagioni teatrali del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la [...]
Art. 18.      Nelle more di una legge organica sul teatro, per le finalità previste dall'art. 5 e dall'art. 6, lett. a, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 19.      All'onere di lire 41.477 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 21257 e [...]
Art. 20.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.11.114 - L.R. 16 aprile 1986, n. 19.

Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.

(G.U.R. 19 aprile 1986, n. 17).

 

Art. 1.

     E' istituito, con sede a Catania, l'Ente autonomo regionale teatro Massimo Bellini, con personalità giuridica di diritto pubblico.

     L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, il Teatro Massimo Bellini, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché da quelli per la fornitura dell'energia elettrica, che sono a carico del comune.

 

     Art. 2.

     L'ente ha come fine:

     a) la promozione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza della cultura musicale;

     b) la formazione professionale nel settore della musica e del balletto;

     c) la realizzazione, tramite suoi complessi corali, orchestrali, di ballo, tecnici e amministrativi, di manifestazioni liriche, concertistiche e di balletti, in Sicilia, fuori del territorio regionale e all'estero.

 

     Art. 3.

     Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è costituito:

     a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 20.000 milioni concesso dalla Regione;

     b) dagli utili di gestione;

     c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente;

     d) da eventuali conferimenti da parte degli enti pubblici e privati;

     e) da finanziamenti dello Stato.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto:

     a) con un contributo annuo della Regione da fissare con la legge di approvazione del bilancio della Regione medesima;

     b) con gli introiti ed i proventi dell'attività direttamente svolta dall'Ente ai sensi della lett. b dell'art. 3, poiché l'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini non ha scopi di lucro;

     c) con elargizioni volontarie di enti privati;

     d) con eventuali contributi che Comune, Provincia, Camera di commercio ed Ente provinciale per il turismo di Catania si impegnano a versare annualmente, in base a convezioni da stipulare con il teatro per un tempo da definirsi. Gli enti sovventori potranno richiedere gratuitamente le prestazioni dei complessi artistici dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini per manifestazioni di interesse culturale e ricreativo da svolgersi nell'ambito della provincia.

 

     Art. 5.

     Il contributo annuo di cui alla lett. a del precedente articolo è determinato per l'esercizio in corso in lire 15.177 milioni pari all'ammontare delle spese già iscritte nel bilancio della Regione per l'anno 1986 in attuazione delle leggi regionali 6 dicembre 1963, n. 33, art. 20, 21 marzo 1967, n. 21; 3 marzo 1972, n. 7, 30 dicembre 1974, n. 54 e 18 agosto 1978, n. 49, che vengono trasferite in apposito capitolo della rubrica «Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione» del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli esercizi finanziari successivi, alla determinazione del contributo si provvederà sulla base del bilancio di previsione dell'Ente e il suo ammontare sarà commisurato alla variazione dei dati contabili.

     Il contributo sarà versato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nella misura del 90 per cento all'atto della approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, mentre il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all`Assessorato nel termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, trascorso il termine di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.

 

     Art. 6.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il presidente;

     b) il sovrintendente;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 7.

     Il presidente dell'ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è il sindaco della città di Catania.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

 

     Art. 8.

     1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale [1].

     Il sovrintendente fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi d'attività da sottoporre al consiglio d'amministrazione per le relative deliberazioni. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del direttore artistico e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

     3. Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza [2].

     In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede con le stesse modalità previste per la nomina entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

     5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale [3].

     Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.

 

     Art. 9.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

     a) dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;

     b) da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     c) da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;

     d) da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania. [4]

     Al consiglio d'amministrazione partecipa il direttore artistico con voto consultivo.

     [Il consiglio d'amministrazione è nominato dal Presidente della Regione anche in assenza delle designazioni previste dalle lettere c ed f, e la sua composizione può essere successivamente integrata.] [5]

     Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni. Nella prima seduta elegge nel suo seno un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     Alla scadenza della carica, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio d'amministrazione scaduto.

     6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione [6].

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio d'amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario. Il commissario decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

     Col decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

     Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.

 

     Art. 10.

     Il consiglio d'amministrazione delibera:

     a) lo statuto;

     b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;

     c) le direttive artistiche e i programmi di attività annuali e triennali;

     d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi;

     e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;

     f) la nomina del direttore artistico.

     2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento [7].

     Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

     Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

 

     Art. 11. [8]

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri di cui due designati dall'Assessore proponente e uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dirigenti in servizio nell'Assessorato medesimo.

     2. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     3. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.

 

     Art. 12.

     Il direttore artistico dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i musicisti di provata, maturata esperienza e competenza nel campo della organizzazione nel settore delle attività lirico-musicali. E' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni.

     Gli emolumenti allo stesso spettanti sono stabiliti all'atto della nomina dal consiglio di amministrazione.

     Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'Ente ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

     Predispone di concerto con il sovrintendente, sentito il direttore stabile dell'orchestra, i programmi di attività, con l'indicazione degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni da realizzare in sede e fuori sede.

     Sottopone al sovrintendente l'approvazione dei quadri artistici, nonché tutti gli elementi afferenti al programma di attività da realizzare nell'ambito delle capacità produttive dell'Ente.

     Assicura la puntuale esecuzione del programma di attività, apportando, se del caso, le modifiche ritenute opportune e necessarie ai singoli piani di produzione degli spettacoli programmati nell'ambito delle delibere del consiglio di amministrazione.

     Propone al sovrintendente, per l'ideazione e l'attuazione dei programmi di attività, l'affidamento di incarichi a collaboratori esterni di chiara fama, precisandone le ragioni di opportunità e i compiti, fornendo tutti gli elementi della deliberazione da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione.

     Si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del direttore stabile dell'orchestra, del direttore del coro, del direttore del ballo e del direttore dell'allestimento scenico.

 

     Art. 13. [9]

     1. Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni.

 

     Art. 14. Norme transitorie finali e finanziarie.

     Il consiglio dell'ente delibera il proprio statuto entro tre mesi dalla sua costituzione e lo trasmette al Presidente della Regione per la definitiva approvazione.

     Il Presidente della Regione, con decreto da emettere entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, procede alla dichiarazione di scioglimento e liquidazione dell'Ente musicale catanese determinando i provvedimenti conseguenti, nonché alla definizione dei rapporti patrimoniali con il comune di Catania, per la gestione provvisoria dello stesso dall'1 luglio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale alle dipendenze del Teatro Massimo Bellini, gestione Comune di Catania, in servizio al momento della costituzione dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base del regolamento organico approvato dal Consiglio comunale, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente regionale Teatro Massimo Bellini, conservando il proprio stato giuridico ed economico, nel rispetto della vigente pianta organica approvata dal Consiglio comunale, nonché l'anzianità di servizio posseduta nei ruoli di provenienza. E' data facoltà al personale comunale, già distaccato presso il Teatro Massimo Bellini, con regolare ordine di servizio a firma del sindaco e del segretario generale, in servizio alla data del 30 settembre 1985, di optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a domanda, per il proprio inquadramento nei ruoli organici dell'Ente regionale Teatro Massimo Bellini, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta nell'ente di provenienza.

 

     Art. 15.

     La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

     Gli impegni di spesa non debbono eccedere le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

 

     Art. 16.

     L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dell'Ente coincidono con l'anno solare.

     Il bilancio di previsione annuale e quello triennale corredati dei rispettivi programmi dell'attività annuale dell'Ente e delle relazioni del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che li approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

     In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo bilancio preventivo e di un nuovo programma di attività, che rimette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della mancata approvazione. L'assessorato, sentita la direzione regionale del bilancio, provvede all'approvazione del nuovo bilancio di previsione entro i successivi trenta giorni, dandone immediata comunicazione all'Ente.

     L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio preventivo qualora questo non gli sia stato trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

     Le variazioni di bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio d amministrazione dell'Ente che le trasmette entro i successivi cinque giorni all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che le approva nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

     Il conto consuntivo dell'esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente corredato della relazioni del consiglio di amministrazione sul l'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio e del collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che lo approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine dei successivi sessanta giorni.

 

     Art. 17.

     Per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione delle stagioni teatrali del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, al comune di Messina, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.

     Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

     - il 90 per cento all'atto dell'impegno del contributo previa presentazione di apposita domanda corredata del programma della stagione teatrale che si intende realizzare e del bilancio preventivo approvato dal consiglio comunale;

     - il restante 10 per cento entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 18.

     Nelle more di una legge organica sul teatro, per le finalità previste dall'art. 5 e dall'art. 6, lett. a, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1986, rispettivamente le ulteriori spese di lire 2.000 milioni e di lire 600 milioni, nonché di lire 500 milioni e di lire 200 milioni per le attività svolte nel 1985.

 

     Art. 19.

     All'onere di lire 41.477 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 21257 e 60751 del bilancio della regione per l'anno finanziario medesimo, per gli importi rispettivamente di lire 6.300 milioni e 20.000 milioni; per la rimanente parte, pari a lire 15.177 milioni, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 48002, 48003, 48004 e 48008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, rispettivamente, per lire 277 milioni, 300 milioni, 13.100 milioni e 1.500 milioni.

     I predetti oneri e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 18.177 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986-1988, codice 06.04 «Progetto - cultura».

 

     Art. 20.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.