§ 2.11.32 - L.R. 25 febbraio 1959, n. 1.
Contributo della Regione all'Istituto musicale pareggiato "Arcangelo Corelli" di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:25/02/1959
Numero:1


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata a favore dell'Istituto musicale pareggiato "Arcangelo Corelli" di Messina la concessione di un contributo annuo di lire 9 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1958 - 59, [...]
Art. 2.      La concessione del contributo stabilito al precedente articolo è subordinata alla erogazione da parte del Comune di Messina e dell'Amministrazione provinciale di Messina, con decorrenza [...]
Art. 3.      E' autorizzata altresì la concessione di un contributo di L. 25 milioni una tantum per l'attrezzatura e l'arredamento dell'Istituto.
Art. 4.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma occorrente dal cap. n. 36 del bilancio dell'esercizio in corso.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.11.32 - L.R. 25 febbraio 1959, n. 1.

Contributo della Regione all'Istituto musicale pareggiato "Arcangelo Corelli" di Messina.

(G.U.R. 28 febbraio 1959, n. 12).

 

Art. 1.

     E' autorizzata a favore dell'Istituto musicale pareggiato "Arcangelo Corelli" di Messina la concessione di un contributo annuo di lire 9 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1958 - 59, quale concorso della Regione nelle spese di funzionamento dell'Istituto.

 

     Art. 2.

     La concessione del contributo stabilito al precedente articolo è subordinata alla erogazione da parte del Comune di Messina e dell'Amministrazione provinciale di Messina, con decorrenza dall'anno 1958, di un contributo annuo non inferiore nel complesso a dieci milioni.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata altresì la concessione di un contributo di L. 25 milioni una tantum per l'attrezzatura e l'arredamento dell'Istituto.

 

     Art. 4.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma occorrente dal cap. n. 36 del bilancio dell'esercizio in corso.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.