§ 2.10.153 - L.R. 18 agosto 1978, n. 40.
Modifica dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, concernente la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:18/08/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 [...]
Art. 3.      In dipendenza dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 38701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 è incrementato di lire 150 milioni mentre lo stanziamento del [...]
Art. 4.      L'onere sostenuto dai comuni fino all'anno scolastico 1977- 78, per il trasporto degli alunni residenti in borgate ed in agglomerati urbani e rurali, non può eccedere i limiti di spesa stabiliti [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.10.153 - L.R. 18 agosto 1978, n. 40.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, concernente la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, e aggiunta alla legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, concernente il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori. [1]

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 3.

     In dipendenza dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 38701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 è incrementato di lire 150 milioni mentre lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo è ridotto di pari importo.

 

     Art. 4.

     L'onere sostenuto dai comuni fino all'anno scolastico 1977- 78, per il trasporto degli alunni residenti in borgate ed in agglomerati urbani e rurali, non può eccedere i limiti di spesa stabiliti dalle lettere a e b dello art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, aumentati di lire 5.000 ciascuno.

     Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente valutata, per l'anno 1978, in lire 50 milioni, si provvede con parte delle disponibilità residue del cap. 38805 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi gli artt. 6 e 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

[2] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 20 aprile 1976, n. 40.