§ 2.10.26 - L.R. 16 gennaio 1951, n. 7.
Iscrizione in bilancio della spesa di L. 200 milioni per la refezione scolastica - esercizio 1950-51.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:16/01/1951
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere all'attrezzatura necessaria e al funzionamento della refezione scolastica, è autorizzata per l'anno finanziario 1950-51 la spesa di lire 200 milioni.
Art. 2.      L'Assessore per la pubblica istruzione cura l'equa distribuzione della somma autorizzata in relazione alla popolazione scolastica da assistere in ogni comune ed esercita il controllo sulle spese [...]
Art. 3.      Alla spesa di cui all'art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte del fondo a disposizione di cui al cap. n. 278 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per [...]
Art. 4.      E' data facoltà all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese per la refezione scolastica in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre [...]
Art. 5.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.10.26 - L.R. 16 gennaio 1951, n. 7.

Iscrizione in bilancio della spesa di L. 200 milioni per la refezione scolastica - esercizio 1950-51.

(G.U.R. 20 gennaio 1951, n. 4).

 

Art. 1.

     Allo scopo di provvedere all'attrezzatura necessaria e al funzionamento della refezione scolastica, è autorizzata per l'anno finanziario 1950-51 la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per la pubblica istruzione cura l'equa distribuzione della somma autorizzata in relazione alla popolazione scolastica da assistere in ogni comune ed esercita il controllo sulle spese eseguite.

 

     Art. 3.

     Alla spesa di cui all'art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte del fondo a disposizione di cui al cap. n. 278 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1950-51.

 

     Art. 4.

     E' data facoltà all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese per la refezione scolastica in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, a mezzo apertura di credito di importo ciascuna non superiore a lire 10 milioni, sempre che non sia possibile l'emissione di mandati diretti.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.