§ 2.9.114 - L.R. 1 marzo 1995, n. 16.
Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:01/03/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la [...]
Art. 2.      1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone», con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.9.114 - L.R. 1 marzo 1995, n. 16.

Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo.

(G.U.R. 4 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1.

     1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.

     2. La stamperia regionale Braille è preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.

     3. La stamperia Braille può istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiflotecnici multimediali.

     4. Si intende abrogato quanto in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone», con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le seguenti modalità:

     - n. 4 rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi, designati dal Consiglio regionale della stessa;

     - n. 1 rappresentante degli utenti dell'Istituto e/o rappresentante legale degli stessi, eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla Direzione dell'ente;

     - n. 1 rappresentante della provincia regionale di Palermo;

     - n. 1 rappresentante del comune di Palermo;

     - n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;

     - n. 1 esperto in materia tiflopsicopedagogica, designato dall'Università degli Studi di Palermo;

     - n. 2 rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. [1]

     2. Il Consiglio potrà insediarsi ed operare anche in presenza di almeno sei dei suoi componenti.

     3. Il Consiglio, che dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.

     4. Ai fini del controllo amministrativo-contabile dell'Istituto, viene istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e due dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.