§ 2.9.54 - L.R. 26 luglio 1982, n. 65.
Iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa e modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 29 ottobre 1970, nn. 45 e 46.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:26/07/1982
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Al fine di onorare la memoria dei dirigenti di sindacati e di partiti politici, vittime della criminalità mafiosa per l'azione svolta nel dopoguerra per l'emancipazione economica e sociale dei [...]
Art. 2.      All'intestazione ed assegnazione delle borse di studio provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione e composto:
Art. 3.      Al fine di testimoniare la solidarietà del popolo siciliano ai sindacalisti, ai dirigenti politici, ai cittadini vittime della mafia, e ai caduti nelle lotte del lavoro, l'assegno vitalizio [...]
Art. 4.      Per le medesime motivazioni di cui al precedente articolo è concesso a Sonia, Sabina e Tiziana Di Salvo, figlie di Rosario Di Salvo, caduto il 30 aprile 1982, fino al raggiungimento della [...]
Art. 5.      Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per l'esercizio finanziario in corso in lire 37 milioni e 600 mila, si provvede con parte delle disponibilità del [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.54 - L.R. 26 luglio 1982, n. 65.

Iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa e modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 29 ottobre 1970, nn. 45 e 46.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     Al fine di onorare la memoria dei dirigenti di sindacati e di partiti politici, vittime della criminalità mafiosa per l'azione svolta nel dopoguerra per l'emancipazione economica e sociale dei lavoratori e per il progresso civile della società, la Presidenza della Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1982-1984, n. 20 borse di studio, dell'importo annuale di lire 500 mila, da destinare agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nel territorio della Regione ed a promuovere e finanziare, di intesa con le Amministrazioni comunali, la collocazione di lapidi commemorative nelle principali strade e piazze dei Comuni interessati.

 

     Art. 2.

     All'intestazione ed assegnazione delle borse di studio provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione e composto:

     a) da un Assessore regionale in rappresentanza della Giunta;

     b) da un deputato in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;

     c) dai Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione;

     d) da un sindaco di Comune siciliano designato dalla sezione regionale dell'ANCI.

     Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

     Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 3.

     Al fine di testimoniare la solidarietà del popolo siciliano ai sindacalisti, ai dirigenti politici, ai cittadini vittime della mafia, e ai caduti nelle lotte del lavoro, l'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca Carnevale, alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, alla signora Garfì Itria vedova Scibilia e alla signora Basile Teresa vedova Sigona è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire 6 milioni annui, da corrispondere con le modalità stabilite rispettivamente nelle LL.RR. 31 maggio 1960, n. 15 e successiva integrazione e nella L.R. 29 ottobre 1970, n. 46.

 

     Art. 4.

     Per le medesime motivazioni di cui al precedente articolo è concesso a Sonia, Sabina e Tiziana Di Salvo, figlie di Rosario Di Salvo, caduto il 30 aprile 1982, fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno, per ciascuna, di lire due milioni annui, da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data del 1° maggio 1982.

 

     Art. 5.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per l'esercizio finanziario in corso in lire 37 milioni e 600 mila, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione, elemento di programma: 6.2.2.4. «progetto prioritario, problemi della famiglia ecc.» - parte - mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.