§ 2.9.37 - L.R. 25 novembre 1975, n. 72.
Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:25/11/1975
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie [...]
Art. 2.      All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il [...]


§ 2.9.37 - L.R. 25 novembre 1975, n. 72.

Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.

(G.U.R. 29 novembre 1975, n. 53).

 

Art. 1.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, è autorizzata a concedere al comitato regionale della Sicilia dell'ente medesimo un contributo annuo elevato a lire 500 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1991.

     2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo, gli uffici dell'ente di cui al comma 1 presentano all'Assessorato regionale degli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata [1].

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

     All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 11 L.R. 23 maggio 1991, n. 33.