§ 2.9.20 - L.R. 8 gennaio 1960, n. 2.
Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:08/01/1960
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione dell'assistenza e dei ricoveri in favore degli orfani, dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, in stato di bisogno, cui provvede direttamente lo Stato, [...]
Art. 2.      Alla spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo precedente, si fa fronte mediante l'assunzione di un prestito con uno degli istituti di credito incaricati del servizio cassa del bilancio [...]
Art. 3.      E' fatto divieto agli istituti di ricovero di richiedere alle famiglie dei ricoverati con rette a carico della Regione, integrazioni finanziarie o di altro genere in aggiunta alle rette erogate [...]
Art. 4.      Le rette annualmente stabilite per le singole categorie con decreto dell'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, non possono essere elevate per singoli ricoverati.


§ 2.9.20 - L.R. 8 gennaio 1960, n. 2.

Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

(G.U.R. 8 gennaio 1960, n. 1).

 

Art. 1.

     Ad integrazione dell'assistenza e dei ricoveri in favore degli orfani, dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, in stato di bisogno, cui provvede direttamente lo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio in corso, a sostenere la spesa di lire 1.300.000.000, per le finalità ed i compiti considerati all'art. 1 della L. 27 dicembre 1958, n. 28.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà autorizzata con legge di bilancio.

 

     Art. 2.

     Alla spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo precedente, si fa fronte mediante l'assunzione di un prestito con uno degli istituti di credito incaricati del servizio cassa del bilancio della Regione della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     E' fatto divieto agli istituti di ricovero di richiedere alle famiglie dei ricoverati con rette a carico della Regione, integrazioni finanziarie o di altro genere in aggiunta alle rette erogate dall'Amministrazione regionale.

     Gli istituti di ricovero che percepiranno integrazioni, da loro richieste, decadono dal diritto di percepire ulteriormente

dall'Amministrazione regionale rette e contributi di ricovero.

     I predetti istituti di ricovero hanno l'obbligo di comunicare all'Assessorato all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, ogni eventuale allontanamento dei ricoverati che superi la durata di giorni 30.

 

     Art. 4.

     Le rette annualmente stabilite per le singole categorie con decreto dell'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, non possono essere elevate per singoli ricoverati.