§ 2.9.14 - L.R. 20 settembre 1957, n. 54.
Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:20/09/1957
Numero:54


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.
Art. 2.      Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore
Art. 3.      La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale e con quello per [...]
Art. 4.      Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale.
Art. 5.      La gestione delle colonie costruite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di lire 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-1959 e 1959-1960.


§ 2.9.14 - L.R. 20 settembre 1957, n. 54.

Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.

(G.U.R. 25 settembre 1957, n. 54).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.

 

     Art. 2.

     Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore

all'amministrazione civile e solidarietà sociale, d'intesa con l'Assessore all'igiene e sanità ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale e con quello per l'igiene e la sanità.

     Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

     Tutti gli atti relativi all'esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente legge sono registrati a tassa fissa.

 

     Art. 4.

     Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale.

 

     Art. 5.

     La gestione delle colonie costruite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, ai patronati scolastici, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e ad enti pubblici, organizzazioni od enti legalmente costituiti aventi finalità assistenziali, con apposita convenzione da stipularsi fra l'Assessore medesimo e l'ente interessato, previa inclusione di clausole comminatorie, per il caso di inosservanza delle norme inerenti alle modalità di gestione, custodia e conservazione delle opere stabili e delle attrezzature.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di lire 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-1959 e 1959-1960.

     Per le finalità di cui all'art. 4 si provvede con la spesa di lire 150 milioni.