§ 2.8.5 - L.R. 24 luglio 1978, n. 21.
Istituzione dei consultori familiari in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.8 asili nido e consultori
Data:24/07/1978
Numero:21


Sommario
Art. 1.      In attuazione della L. 29 luglio 1975, n. 405, la Regione siciliana programma e promuove la creazione di consultori familiari che, in particolare, hanno il fine di realizzare:
Art. 2.      L'Assessore regionale per la sanità predispone il piano per la ripartizione territoriale dei consultori, per il riparto dei finanziamenti destinati dallo Stato e dalla Regione per la loro [...]
Art. 3.      Fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali nelle quali il servizio consultoriale sarà integrato, la programmazione della ripartizione territoriale dei consultori, di cui al precedente [...]
Art. 4.      Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assessore regionale per la sanità predispone il piano annuale di ripartizione territoriale dei consultori e di ripartizione dei relativi contributi, di cui [...]
Art. 5.      Ogni consultorio, pubblico o convenzionato, è aperto gratuitamente a tutti i cittadini e agli stranieri.
Art. 6.      Nei consultori familiari pubblici, l'attività di consulenza e di assistenza prevista dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere svolta da operatori in possesso di titoli specifici [...]
Art. 7.      Fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali, i Comuni ed i consorzi di Comuni inclusi nel programma di cui all'art. 3, provvedono all'istituzione del consultorio, la cui gestione sociale, [...]
Art. 8.      I Comuni ed i consorzi di Comuni possono servirsi dell'opera di consultori istituiti ai sensi della lett. b dell'art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 405.
Art. 9.      L'Assessorato regionale della sanità organizza i corsi biennali di cui al secondo comma dell'art. 6.
Art. 10.      Per i primi due anni di applicazione della presente legge, relativamente alle figure professionali di cui all'art. 6, il limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti per l'assunzione da [...]
Art. 11.      Nel primo biennio di applicazione della presente legge o comunque sino a quando non sarà stato espletato il primo dei corsi di aggiornamento previsti dal primo comma dell'art. 9, gli operatori [...]
Art. 12.      In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale [...]
Art. 13.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della L. 29 luglio 1975, n. 405.
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, da determinare in relazione all'assegnazione dello Stato di cui alle LL. 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, si provvede [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.8.5 - L.R. 24 luglio 1978, n. 21.

Istituzione dei consultori familiari in Sicilia.

(G.U.R. 29 luglio 1978, n. 32).

 

Art. 1.

     In attuazione della L. 29 luglio 1975, n. 405, la Regione siciliana programma e promuove la creazione di consultori familiari che, in particolare, hanno il fine di realizzare:

     a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

     b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

     c) la tutela della salute della donna e del concepito;

     d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

     e) tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per la sanità predispone il piano per la ripartizione territoriale dei consultori, per il riparto dei finanziamenti destinati dallo Stato e dalla Regione per la loro attività e per l'organizzazione di attività promozionali e di studio su materie attinenti alle attività dei consultori stessi, nonché lo schema di regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dei consultori e lo schema di convenzione di cui al successivo art. 8. Il piano, lo schema tipo di regolamento e lo schema tipo di convenzione vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 25 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

 

     Art. 3.

     Fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali nelle quali il servizio consultoriale sarà integrato, la programmazione della ripartizione territoriale dei consultori, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire una equilibrata diffusione territoriale del servizio, anche in rapporto a particolari situazioni geografiche o urbanistiche, assumendo come parametro di riferimento l'area delle Unità sanitarie locali. Per ogni Unità sanitaria locale è obbligatoria l'istituzione di almeno un consultorio pubblico a gestione diretta comunale o consortile.

     Nelle more della definizione dell'area delle Unità sanitarie locali, l'equilibrata diffusione territoriale del servizio sarà attuata con l'apposito piano predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, secondo le modalità previste all'articolo precedente, garantendo prioritariamente l'istituzione dei consultori pubblici a gestione diretta comunale o consortile.

     Deve in ogni caso essere garantita l'istituzione di un consultorio nei Comuni con almeno 35.000 abitanti e nei consorzi di Comuni la cui popolazione non sia inferiore a 25.000 abitanti.

 

     Art. 4.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assessore regionale per la sanità predispone il piano annuale di ripartizione territoriale dei consultori e di ripartizione dei relativi contributi, di cui all'art. 2.

     In particolare, con il programma di riparto dei contributi si provvede all'assegnazione di una quota non inferiore al 95 per cento della complessiva disponibilità quale risulta dal successivo art. 14 sulla base dei seguenti criteri:

     a) 50 per cento in relazione alle spese di impianto e di funzionamento previsti, ed in proporzione alla popolazione alla quale ciascun consultorio dovrà fornire le proprie prestazioni;

     b) 50 per cento in proporzione al tasso di natalità, di natimortalità e di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello dell'assegnazione.

     Il residuo della complessiva disponibilità verrà utilizzato per il finanziamento di iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.

     I Comuni o i consorzi di Comuni entro il 30 settembre di ciascun anno presentano apposita istanza all'Assessorato regionale della sanità, corredata da un preventivo riguardante le spese di impianto, di gestione, quelle per la fornitura dei mezzi necessari all'utente per gli scopi di cui alla lett. b dell'art. 1 della presente legge, nonché quelle per ogni altro intervento d'istituto.

     Qualora i Comuni o i consorzi di Comuni intendano avvalersi dell'opera dei consultori di cui alla lett. b dell'art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 405, l'istanza dovrà essere corredata da un preventivo riguardante le spese di gestione, quelle per la fornitura dei mezzi necessari all'utente per gli scopi di cui alla lett. b dell'art. 1 della presente legge e quelle per ogni altro intervento di istituto.

     L'Assessore regionale per la sanità, in conformità al piano di cui al primo comma, entro il 30 novembre emette il decreto di concessione dei contributi.

     Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'assegnazione dei contributi, gli enti locali o i consultori beneficiari inviano all'Assessorato regionale della sanità una relazione sullo stato di attuazione del servizio nonché sull'impiego delle somme percepite.

 

     Art. 5.

     Ogni consultorio, pubblico o convenzionato, è aperto gratuitamente a tutti i cittadini e agli stranieri.

     L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

     La prescrizione e la somministrazione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, e degli altri mezzi idonei per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile possono essere effettuate direttamente dai medici operanti nei servizi previsti dalla presente legge.

     Per i soggetti privi di assistenza, l'onere delle prestazioni farmaceutiche fa carico al Comune o al consorzio. Le altre prestazioni previste sono gratuite per tutti.

 

     Art. 6.

     Nei consultori familiari pubblici, l'attività di consulenza e di assistenza prevista dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere svolta da operatori in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

     Gli operatori di cui al comma precedente, aventi ciascuno le funzioni di consulente familiare, operano collegialmente. A tal uopo devono aver frequentato e concluso un corso biennale di aggiornamento

interdisciplinare, organizzato dall'Assessorato regionale della sanità, su tutte le materie che attengono ai compiti ed alle finalità previsti dall'art. 1 della presente legge e dall'art. 15 della L. 22 maggio 1978, n. 194.

     Ogni consultorio pubblico deve disporre del seguente personale:

     a) di almeno un assistente sociale a tempo pieno;

     b) di un operatore sanitario (ostetrica o assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale a tempo pieno);

     c) di un ginecologo e di uno psicologo.

     Il gruppo di lavoro può, se necessario, avvalersi di un medico generico, uno specialista in pediatria, un consulente legale ed un pedagogista, distaccati dalle strutture pubbliche esistenti nel territorio o in regime di consulenza.

     Gli operatori, che prestano la loro attività in consultori che servono fasce ridotte di utenza, possono, nei limiti delle ore di lavoro previste contrattualmente, essere distaccati a prestare la loro opera in altri consultori.

     In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 405, i consultori pubblici, ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e delle somministrazioni dei mezzi necessari, si avvalgono anche dei servizi dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consortili, delle condotte mediche ed ostetriche, delle strutture e del personale di enti soppressi e delle altre strutture di base sociali, psicologiche, sanitarie.

     I consultori previsti dall'art. 2, lett. b, della L. 29 luglio 1975, n. 405, adempiono alle funzioni indicate nel precedente comma mediante convenzioni con le Unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali previsti dall'art. 6 della L. 29 luglio 1975, n. 405 e secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

     I consultori, pubblici o convenzionati, per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale, possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

     Il personale dei consultori pubblici è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami.

     I consultori pubblici o convenzionati, integrati nelle strutture sanitarie, mantengono collegamenti stabili con quelle scolastiche e sociali esistenti nella zona, nonché con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale dei minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

     Il personale utilizzato nei consultori è vincolato al segreto d'ufficio.

 

     Art. 7.

     Fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali, i Comuni ed i consorzi di Comuni inclusi nel programma di cui all'art. 3, provvedono all'istituzione del consultorio, la cui gestione sociale, sulla base dello schema tipo di regolamento, viene affidata ad un comitato del quale fanno parte:

     - cinque rappresentanti, di cui almeno tre donne, eletti con voto limitato a tre dal Consiglio di quartiere ove esiste, o dal Consiglio comunale, o dall'assemblea consortile;

     - un rappresentante eletto dal personale del consultorio;

     - l'ufficiale sanitario.

     Il Comitato elegge, nel suo seno, il Presidente.

     Il Comitato di gestione stabilisce e promuove la più ampia forma di partecipazione in rapporto alla realtà sociale in cui opera.

     I componenti del Comitato prestano la loro opera gratuitamente.

 

     Art. 8.

     I Comuni ed i consorzi di Comuni possono servirsi dell'opera di consultori istituiti ai sensi della lett. b dell'art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 405.

     I predetti consultori adempiono alle loro funzioni mediante convenzioni secondo lo schema-tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi del precedente art. 2.

     La convenzione ha come presupposto l'esistenza di una sede già fornita dei locali e delle attrezzature necessarie, di una équipe composta secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, nonché di una esperienza operativa, di almeno due anni, comprovata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, e deve prevedere:

     a) il programma di attività;

     b) le modalità di accertamento del numero degli utenti e degli interventi che il consultorio effettua;

     c) l'entità del contributo da assegnare;

     d) la pubblicità dei bilanci;

     e) le modalità di erogazione del servizio;

     f) l'impegno di garantire la realizzazione di tutti i fini di cui all'art. 1 della presente legge;

     g) la gestione democratica secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

     L'ufficiale sanitario competente per territorio accerta l'esistenza dei requisiti per le finalità di cui al comma precedente ed esercita la vigilanza sui consultori convenzionati, riferendo al sindaco ed all'Assessore regionale per la sanità per i conseguenziali provvedimenti definitivi.

 

     Art. 9.

     L'Assessorato regionale della sanità organizza i corsi biennali di cui al secondo comma dell'art. 6.

     Tali corsi sono finalizzati ad attuare una sostanziale compenetrazione di comportamento professionale nell'esame e valutazione dei casi clinici e sociali nonché nel lavoro di équipe.

     Il personale addetto ai consultori pubblici e convenzionati ha l'obbligo di frequentare, almeno una volta ogni tre anni, appositi corsi di aggiornamento su tutte le materie che attengono ai compiti ed alle finalità previsti dall'art. 1 della presente legge e dall'art. 15 della L. 22 maggio 1978, n. 194.

     L'Assessorato regionale della sanità, per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, promuove la collaborazione delle università, delle altre strutture sanitarie pubbliche e degli altri organismi specializzati nella formazione e qualificazione professionale.

 

 

Norme transitorie e finali

 

     Art. 10.

     Per i primi due anni di applicazione della presente legge, relativamente alle figure professionali di cui all'art. 6, il limite massimo di età stabilito dalle norme vigenti per l'assunzione da parte dei Comuni e loro consorzi è elevato di cinque anni.

 

     Art. 11.

     Nel primo biennio di applicazione della presente legge o comunque sino a quando non sarà stato espletato il primo dei corsi di aggiornamento previsti dal primo comma dell'art. 9, gli operatori di cui al primo comma dell'art. 6 possono partecipare al concorso a prescindere dall'avvenuta frequenza del corso stesso.

     Gli operatori che partecipano al concorso in forza della disposizione di cui al precedente comma hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il primo corso biennale di aggiornamento che verrà organizzato dall'Assessorato regionale della sanità in data successiva alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

 

     Art. 12.

     In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 25 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, a derogare ai criteri di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 13.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della L. 29 luglio 1975, n. 405.

 

     Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, da determinare in relazione all'assegnazione dello Stato di cui alle LL. 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, si provvede con le assegnazioni statali medesime.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.