§ 2.3.85 - L.R. 30 gennaio 1991, n. 7.
Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:30/01/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Tutela dell'utenza: garanzie generali.
Art. 4.  Comitati di partecipazione degli utenti.
Art. 5.  Organizzazione dei servizi.
Art. 6.  Compatibilità degli orari con le abitudini di vita dei cittadini.
Art. 7.  Tutela dei minori.
Art. 8.  Ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici.
Art. 9.  Assistenza dei genitori.
Art. 10.  Attività per lo sviluppo psicologico ed emotivo.
Art. 11.  Assistenza religiosa.
Art. 12.  Rispetto della dignità personale.
Art. 13.  Doveri dell'utente.
Art. 14.  Opuscolo informativo.
Art. 15.  Informazioni sul personale preposto alle cure.
Art. 16.  Informazioni sullo stato di salute.
Art. 17.  Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici. Diritto al rifiuto da parte degli utenti.
Art. 18.  Informazioni sulla degenza.
Art. 19.  Informazioni al medico di fiducia e all'utente.
Art. 20.  Riservatezza sui dati dei ricoverati.
Art. 21.  Visite ai ricoverati.
Art. 22.  Visite di assistenza volontaria.
Art. 23.  Coordinamento delle visite delle associazioni.
Art. 24.  Informazioni in caso di ricovero d'urgenza.
Art. 25.  Informazioni e condizioni di degenza per ammalati gravi.
Art. 26.  Diritti del portatore di handicap.
Art. 27.  Predisposizione di questionari.
Art. 28.  Aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori.
Art. 29.  Adeguamento delle strutture.
Art. 30.  Convenzioni con le associazioni di volontariato.
Art. 31.  Uffici di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.
Art. 32.  Responsabilità dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.
Art. 33.  Regolamento.
Art. 34.  Norme procedimentali per gli Uffici di pubblica tutela.
Art. 35.  Prima costituzione della commissione di vigilanza.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.3.85 - L.R. 30 gennaio 1991, n. 7.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

(G.U.R. n. 7 del 2 febbraio 1991).

 

 

Titolo I

Diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione siciliana, in attuazione dei principi e delle finalità indicati dagli articoli 2 e 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

     2. Le unità sanitarie locali assicurano il riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina le condizioni di fruizione da parte degli utenti dei servizi e presidi del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ubicati nel territorio regionale, al fine di assicurare la tutela dell'utente da ogni irregolarità e violazione di legge o regolamento, ivi comprese le norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, che si verifichino nell'erogazione dei servizi.

     2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni e le disponibilità organizzative dei soggetti erogatori dei servizi sanitari che potranno prevedere ulteriori prescrizioni dirette a favorire la tutela degli utenti secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2 devono essere consultate, su loro richiesta, le associazioni di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale comunque denominate e le organizzazioni sindacali del personale medico e paramedico.

     4. All'osservanza della presente legge sono tenuti le unità sanitarie locali e tutti gli enti pubblici e privati operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, di seguito denominati enti competenti.

 

     Art. 3. Tutela dell'utenza: garanzie generali.

     1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, nonché per garantire il rispetto della libertà, della dignità e della personalità degli utenti, gli enti competenti sono tenuti a:

     a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione, gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e le responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite nell'ambito dei singoli servizi e presidi;

     b) assicurare, secondo i principi della Costituzione, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti e sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;

     c) fornire tutte le prestazioni dovute alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standards stabiliti dalle leggi e dai piani regionali e locali;

     d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni, motivatamente ed imparzialmente esplicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione; in particolare rispettare le liste di attesa per l'accesso ai ricoveri ospedalieri ed alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze motivate, e rendere, di norma, disponibili le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla gravità della patologia dell'utente;

     e) favorire, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alla normativa vigente, la libera scelta dell'utente in ordine alla diverse strutture sanitarie esistenti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in grado di fornire le prestazioni richieste;

     f) fornire un'adeguata informazione sullo stato di salute dell'utente, sulle terapie e sugli interventi da effettuare.

     2. Il personale medico, paramedico e amministrativo deve tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando altresì le sue convinzioni, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.

 

     Art. 4. Comitati di partecipazione degli utenti.

     1. Le unità sanitarie locali e gli organi di gestione delle strutture e dei presidi convenzionati istituiscono, al fine del rispetto dei principi di cui alla presente legge, comitati di partecipazione degli utenti, dei loro familiari e degli operatori sanitari alla vita dei presidi e delle strutture del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati.

     Le unità sanitarie locali determinano, con regolamento approvato dall'assemblea, la composizione dei comitati di partecipazione e le modalità di funzionamento e di convocazione, anche su istanza degli utenti o degli operatori o delle associazioni locali di tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 5. Organizzazione dei servizi.

     1. I servizi sanitari sono organizzati in modo da erogare l'assistenza all'utente, finché possibile, nel proprio ambiente di vita, evitando ricoveri non necessari.

 

     Art. 6. Compatibilità degli orari con le abitudini di vita dei cittadini.

     1. Gli enti competenti predispongono misure organizzative per rendere quanto più compatibili gli orari dei servizi e dei presidi sanitari con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, senza che ciò possa costituire intralcio all'attività sanitaria.

     2. A tal fine gli enti predetti verificano la corrispondenza delle prestazioni alle esigenze degli utenti, adottano le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo e sono fra l'altro tenuti a riformare i ritmi di vita attinenti al ricovero ospedaliero, ivi compresi gli orari dei pasti e del sonno, secondo gli orari della vita civile.

 

     Art. 7. Tutela dei minori.

     1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico- affettivo del minore, i servizi degli enti competenti garantiscono, sia nella modalità organizzative che nell'attuazione di trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.

     2. Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psicoterapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psicofisica del minore, devono dare ogni informazione sugli accertamenti diagnostici e sulle prestazioni terapeutiche e riabilitative cui il minore stesso sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione, sul loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del minore stesso.

     3. Quando il genitore, nell'esercizio della sua potestà, nega il proprio consenso ad attività diagnostiche e terapeutiche od assistenziali, l'operatore che ritiene tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore può chiedere l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

 

     Art. 8. Ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici.

     1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale deve essere precisata l'istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici nell'ambito dei presidi pubblici o convenzionati, secondo i seguenti criteri:

     a) per i reparti ostetrici, la trasformazione della assistenza neonatale in un sistema che consenta la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;

     b) per i reparti pediatrici, la ristrutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto-letto con annesso posto-ospite per uno dei genitori, sempre che il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano;

     c) un congruo numero di adeguati servizi igienici;

     d) spazi riservati a sale gioco;

     e) spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.

 

     Art. 9. Assistenza dei genitori.

     1. Uno dei genitori o un loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle ventiquattro ore.

     2. A tale scopo, in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 8, gli enti competenti adottano accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne.

     3. Al genitore o al suo sostituto che assiste il minore ricoverato è consentito di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo, in ambiente diverso da quello di degenza.

 

     Art. 10. Attività per lo sviluppo psicologico ed emotivo.

     1. Le unità sanitarie locali, nell'ambito degli organici e della legislazione vigente, assicurano la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontariato in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori, specie a degenza lunga, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore. E consentito al minore di usare giocattoli e altri oggetti personali.

     2. Il bambino degente in età scolare ha diritto di giovarsi, nel caso di ricoveri prolungati, di supporti didattici personali e materiali, anche privati, al fine di non interrompere la continuità dell'apprendimento scolastico.

 

     Art. 11. Assistenza religiosa.

     1. Le unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

 

Titolo II

Norme particolari per le condizioni di degenza degli utenti ricoverati in

ospedale

 

     Art. 12. Rispetto della dignità personale.

     1. Al ricoverato nelle strutture ospedaliere ed ai suoi visitatori e/o accompagnatori, deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale.

 

     Art. 13. Doveri dell'utente.

     1. L'utente è tenuto ad utilizzare le strutture sanitarie nel pieno rispetto dei diritti degli altri utenti e degli operatori, concorrendo, con la propria disponibilità, ad assicurare un sereno uso per sé e per gli altri della struttura stessa.

     2. In ogni caso il comportamento, sia degli utenti che degli operatori, deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto.

 

     Art. 14. Opuscolo informativo.

     1. Per garantire agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto all'informazione sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l'attuazione della presente legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero deve essere consegnato, a cura dell'ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili sul tipo di servizi erogati, sull'organizzazione interna degli stessi e sui diritti e doveri degli utenti.

     2. In ogni caso l'opuscolo deve contenere informazioni su:

     a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 15, e le modalità di erogazione delle prestazioni e di accesso alle stesse;

     b) le norme di carattere igienico e organizzativo che devono essere osservate per il migliore svolgimento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione durante il ricovero;

     c) gli orari di visita e le disposizioni riguardanti i visitatori;

     d) gli altri servizi di assistenza e di ausilio a disposizione dei ricoverati e loro familiari, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso;

     e) i doveri di cui all'articolo 13.

 

     Art. 15. Informazioni sul personale preposto alle cure.

     1. I ricoverati devono essere informati con i mezzi più adeguati del nome dei medici e delle altre persone preposte a prestare loro le cure.

     2. Ogni operatore sanitario, amministrativo e tecnico, deve recare in modo visibile, al fine della immediata identificazione da parte dell'utente, l'indicazione del proprio nome e cognome, la relativa qualifica e l'unità operativa cui è preposto o addetto.

 

     Art. 16. Informazioni sullo stato di salute.

     1. Le informazioni sullo stato di salute dell'ammalato devono essere fornite dai medici solo all'ammalato o a un suo familiare, o, in mancanza, alle persone designate del paziente stesso, nel rispetto dei principi della deontologia professionale ed in modo comprensibile, tenuto conto del livello culturale dei destinatari delle informazioni.

     2. Presso i reparti di ogni presidio ospedaliero deve essere organizzato, con modalità da individuarsi, un servizio atto ad assicurare in forma specifica e in orari facilmente accessibili le informazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici. Diritto al rifiuto da parte degli utenti.

     1. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

     2. Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto o su quant'altro creda opportuno, anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità in caso di errori diagnostici e terapeutici.

     3. Il trattamento e le cure prescritte ai malati devono essere preceduti da informazioni fornite dai medici, se richieste.

     4. Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo.

     5. Gli ammalati possono non accettare il trattamento, l'intervento o le cure che vengono loro proposte.

     6. La non accettazione del trattamento, intervento o cure proposti che il medico curante ritenga indispensabili, salvo i casi di urgenza che richiedono cure immediate, deve risultare da un documento firmato dal ricoverato che attesti il suo rifiuto; se il malato rifiuta di firmare tale documento, viene redatto un processo verbale dal quale risulti il rifiuto espresso in presenza di due testimoni.

 

     Art. 18. Informazioni sulla degenza.

     1. Il ricoverato ha diritto di essere informato sui tempi degli accertamenti diagnostici.

     2. Se la degenza in ospedale si prolunga oltre le previsioni, il malato ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente.

     3. Il trasferimento in altro presidio ospedaliero può avvenire solo nell'interesse del ricoverato, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.

 

     Art. 19. Informazioni al medico di fiducia e all'utente.

     1. Il medico curante del servizio o presidio in cui l'utente è assistito è tenuto a consultare il medico di fiducia del paziente, quando ciò sia necessario per acquisire elementi di conoscenza utili alla formulazione delle diagnosi ed alla prescrizione delle cure; il medico di fiducia è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti.

     2. All'atto della dimissione del degente, il responsabile della divisione o altro sanitario autorizzato fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia, con ogni utile indicazione sullo stato di salute e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti praticati e loro risultante, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle eventuali indicazioni terapeutiche.

     3. L'utente o un suo familiare o altro soggetto da lui delegato ha diritto di ottenere, successivamente alla dimissione dal ricovero, copia della cartella clinica, nel tempo più breve possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.

 

     Art. 20. Riservatezza sui dati dei ricoverati.

     1. Fermo restando l'obbligo della riservatezza a cui sono tenuti gli addetti ai servizi sanitari, i degenti o, per i minori, gli esercenti la potestà familiare, possono richiedere che nessuna indicazione venga data per telefono o altro mezzo sulla loro presenza in ospedale o sullo stato di salute.

 

     Art. 21. Visite ai ricoverati.

     1. I ricoverati hanno il diritto di ricevere visite private.

     2. Gli orari e le modalità di visita sono stabiliti dal coordinatore sanitario, sentiti i responsabili delle divisioni e dei servizi interessati.

     3. Per i reparti che, per le loro specifiche caratteristiche, richiedono speciali cautele, la visita può essere sottoposta a restrizioni o limitata nella fruizione, attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza o di corridoi finestrati od altri accorgimenti similari, rivolti a tutelare la salute dei degenti e/o dei visitatori.

     4. Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari pubblici o privati; se di età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto, che ne è responsabile.

     5. I ricoverati hanno diritto di non ricevere visitatori sgraditi; a tal fine possono chiedere al personale addetto al reparto di allontanare determinate persone da essi indicate.

     6. Gli orari e le modalità di effettuazione delle visite ai ricoverati, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, devono essere illustrati in dettaglio nell'opuscolo di cui all'articolo 14.

 

     Art. 22. Visite di assistenza volontaria.

     1. Su richiesta o assenso dei ricoverati le associazioni di volontariato, previa intesa organizzativa con la direzione sanitaria, sono ammesse a prestare la loro assistenza ai malati presso i reparti.

 

     Art. 23. Coordinamento delle visite delle associazioni.

     1. Gli enti e le associazioni di tutela dei diritti del malato sono autorizzati a visitare gli ospedali, gli ambulatori e, in generale, le strutture ed i servizi, secondo modalità e orari concordati con il coordinatore sanitario.

 

     Art. 24. Informazioni in caso di ricovero d'urgenza.

     1. L'amministrazione deve garantire che siano tempestivamente avvisate le famiglie dei ricoverati d'urgenza, con le modalità opportune e le dovute cautele, tenuto conto dello stato di gravità dell'ammalato.

 

     Art. 25. Informazioni e condizioni di degenza per ammalati gravi.

     1. I familiari devono essere informati tempestivamente con ogni mezzo possibile sull'aggravamento delle condizioni del malato.

     2. Quando le condizioni dell'ammalato si sono aggravate ed egli è in pericolo di morte, è trasferito al proprio domicilio se egli stesso e la sua famiglia ne esprimono il desiderio.

     3. L'organizzazione dei reparti di ricovero nelle strutture ospedaliere deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento dagli altri ricoverati e l'attuazione di ogni attenzione ed accorgimento verso il morente ed i familiari, al fine di rendere più umani possibile la fase terminale, il decesso e il dopo decesso.

     4. I familiari degli ammalati gravi possono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita.

 

     Art. 26. Diritti del portatore di handicap.

     1. Il cittadino portatore di handicap ricoverato in strutture sanitarie pubbliche ha diritto all'uso di tutti i necessari supporti terapeutici o protesici (sedie a rotelle, ecc.). Egli ha inoltre diritto alla riserva di letti opportunamente attrezzati che ne consentano il libero movimento e ne garantiscano la sicurezza (letti ortopedici, cuscini e materassi antidecubito, servizi igienici adeguatamente attrezzati, etc.).

 

     Art. 27. Predisposizione di questionari.

     1. L'amministrazione dei presidi ospedalieri predispone un questionario da consegnare ai degenti prima della loro dimissione, nel quale vengono raccolti apprezzamenti ed osservazioni sul servizio, da restituirsi all'amministrazione in plico sigillato ed in forma anonima, se il malato lo desidera.

     2. La direzione sanitaria comunica, almeno annualmente, all'organo di gestione i risultati dello spoglio dei questionari, che devono essere protocollati e conservati per almeno tre anni; detti questionari possono essere consultati dai funzionari dell'Assessorato regionale della sanità, espressamente autorizzati.

 

     Art. 28. Aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori.

     1. Nei programmi regionali di formazione ed aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, sono previste specifiche iniziative formative destinate ad approfondire gli aspetti di etica e deontologia professionale attinenti, in particolare, ai rapporti con gli utenti dei servizi sanitari.

 

     Art. 29. Adeguamento delle strutture.

     1. Al fine di realizzare condizioni ambientali rispettose della dignità e della riservatezza personale e adatte allo svolgimento delle normali attività di relazione dei pazienti, ogni unità sanitaria locale predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi riservati al ricoverato.

 

     Art. 30. Convenzioni con le associazioni di volontariato.

     1. Presso i singoli presidi è utilizzato, per i fini di cui alla presente legge, l'apporto delle associazioni di volontariato, comunque denominate, aventi finalità di assistenza ai malati e loro familiari, sulla base di convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

 

Titolo III

Ufficio di pubblica tutela degli utenti del Servizio sanitario nazionale

 

     Art. 31. Uffici di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

     1. Presso ciascuna unità sanitaria locale azienda ospedaliera è istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale, l'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari con il compito di promuovere, attuare e verificare le misure destinate al miglioramento dei servizi sanitari, della loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari ed alla organizzazione funzionale. L'Ufficio di pubblica tutela degli utenti promuove altresì d'ufficio o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti o di volontariato l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanità, dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

     2. L'ufficio ha il compito altresì di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria.

     3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ufficio si avvale di personale dell'unità sanitaria locale.

     4. L'ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti di istituto e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio.

     5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio provvedono le unità sanitarie locali, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del fondo sanitario [1].

 

     Art. 32. Responsabilità dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

     1. E' istituito altresì in ogni unità sanitaria locale un comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva e di proposta in merito alla organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale. A tale comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di utenti, delle associazioni sindacali e sociali, nonché due rappresentanti, uno medico ed uno non medico, degli operatori dell'unità sanitaria locale. Tale comitato è presieduto dal direttore generale dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera o da un suo delegato.

     2. Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura che l'attività dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'unità sanitaria locale e degli enti competenti, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra.

     3. Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica un triennio. Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

     4. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale provvede a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro i tre mesi anteriori alla sua scadenza; trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'Assessore regionale per la sanità entro i successivi trenta giorni [1].

 

     Art. 33. Regolamento.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la sanità emanerà con decreto il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e le funzioni del comitato di cui all'articolo 32, prevedendo le forme ed i tempi di consultazione del comitato stesso nei processi di programmazione e di verifica degli interventi sanitari [1].

 

     Art. 34. Norme procedimentali per gli Uffici di pubblica tutela.

     1. Salva restando la tutela giudiziaria ed amministrativa, il cittadino che desideri segnalare un disservizio in campo sanitario, o che ritenga leso un proprio diritto, può rivolgersi all'Ufficio di pubblica tutela per avanzare richieste o formulare reclami.

     2. Nel momento in cui riceve la segnalazione o il reclamo, l'Ufficio provvede anche ad illustrare al cittadino le possibilità di tutela giudiziaria e/o amministrativa offerte dalle leggi vigenti nel caso specifico, indicando altresì i termini per l'avvio delle relative procedure.

     3. L'Ufficio provvede all'attività istruttoria, riferendone, unitamente ad eventuali proposte, al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o ai comuni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, da assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative determinazioni sono comunicate entro dieci giorni all'interessato, nonché all'Ufficio stesso.

 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 35. Prima costituzione della commissione di vigilanza.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge, le assemblee generali delle unità sanitarie locali provvedono alla costituzione delle commissioni di vigilanza di cui all'articolo 32 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la quota del Fondo sanitario nazionale.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 17 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[1] Articolo così sostituito con art. 17 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[1] Articolo così sostituito con art. 17 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.