§ 2.3.24 - L.R. 3 giugno 1975, n. 39.
Provvidenze in favore degli hanseniani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:03/06/1975
Numero:39


Sommario
Art. 3.      Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli [...]


§ 2.3.24 - L.R. 3 giugno 1975, n. 39.

Provvidenze in favore degli hanseniani.

(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1]

 

Art. 3.

     Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli hanseniani in istituti, questi dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato. Le relative spese sono a carico della Regione.

     L'Assessorato regionale degli enti locali provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.

     Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [2].

 

 

 


[1] Articoli abrogati con art. 3 L.R. 12 agosto 1980, n. 89.

[2] Articoli abrogati con art. 3 L.R. 12 agosto 1980, n. 89.