§ 2.1.110 - L.R. 12 luglio 2011, n. 14.
Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:12/07/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili.
Art. 2.  Misure finanziarie relative a personale comandato.
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 4.  Norma finale.


§ 2.1.110 - L.R. 12 luglio 2011, n. 14.

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.

(G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili

 

Art. 1. Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili.

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo le parole “sono erogate” sono aggiunte le parole “a carico del Servizio sanitario regionale”.

2. All'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilità psicofisico-sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2–bis, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonché quelli in vigore alla data del 1° giugno 2011.”.

 

Capo II

Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale

 

     Art. 2. Misure finanziarie relative a personale comandato.

1. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis)

 

     Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 4. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.