§ 2.1.60 - L.R. 21 aprile 1995, n. 38.
Recepimento decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e norme personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:21/04/1995
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Recepimento di norme statali.
Art. 2.  Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.
Art. 3.  Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.
Art. 4.  Graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1992.
Art. 5.  Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico.
Art. 10.  Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.1.60 - L.R. 21 aprile 1995, n. 38.

Recepimento decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e norme personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico. Integrazioni leggi regionali 1 agosto 1990, n. 19, e 20 agosto 1994, n. 33. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.

(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1. Recepimento di norme statali.

     1. Nel territorio della Regione si applicano le norme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.

     1. Ai fini del miglioramento del servizio, il personale addetto ai servizi di guardia medica e medicina dei servizi che al 31 dicembre 1992 risultava titolare di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni di anzianità, anche complessiva, maturata nei due comparti, è inquadrato, a richiesta, previo giudizio di idoneità, nei ruoli delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, anche in sovrannumero.

     2. Il personale di cui al comma 1 addetto al servizio di guardia medica è assegnato alle aree di emergenza e urgenza, ed il personale addetto alla medicina dei servizi alle aree individuate con il decreto assessoriale 5 dicembre 1988.

 

     Art. 3. Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi.

     1. Fatta salva l'applicazione rispettivamente dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, da realizzare in relazione alle esigenze di programmazione regionale e/o locale, il personale titolare al 30 dicembre 1993 nei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi è utilizzato ad esaurimento per le ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 4. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1992.

     1. In conseguenza della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993, della graduatoria di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 3í4, valida per l'anno 1992, le procedure per il conferimento degli incarichi relativi ai posti vacanti di guardia medica pubblicati nel 1993 sono completate, limitatamente alle ore conferibili nel 1992, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge ed hanno validità dal 30 dicembre 1993.

 

     Art. 5. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993.

     1. In conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 26 marzo 1994 della graduatoria di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, valida per il 1993, limitatamente alle ore conferibili per lo stesso anno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessorato regionale della sanità provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione dei posti vacanti di guardia medica che le unità sanitarie locali, a seguito del decreto assessoriale 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994, non hanno potuto conferire per trasferimento in assenza di istanze da parte dei medici interessati.

     2. I posti di cui al comma 1 saranno conferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, ai medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1993. Il predetto conferimento avverrà con validità giuridica al 30 dicembre 1993.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere complessivo di lire 38.600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, di cui lire 22.800 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 e lire 7.900 milioni ricadente rispettivamente negli esercizi 1996 e 1997, si fa fronte con parte delle assegnazioni statali del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - trasferite alla Regione siciliana e previste al capitolo di spesa 42840.

 

     Art. 7. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico.

     1. In attesa del riordino della direzione regionale dell'Osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente, le borse di studio di cui all'articolo 47 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono ulteriormente prorogate di un anno.

 

     Artt. 8. - 9. [1].

 

     Art. 10. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.

     1. L'economia realizzata alla chiusura dell'esercizio 1994 nello stanziamento del capitolo 41729 dell'Assessorato regionale della sanità, riguardante gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è reinscritta nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995 e riassegnata al capitolo di provenienza, con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     2. La predetta economia interessa i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994 e forma oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 1 agosto 1990, n. 19 e la L.R. 20 agosto 1994, n. 33.