§ 2.1.59 - L.R. 11 aprile 1995, n. 34.
Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:11/04/1995
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Individuazione delle aziende ospedaliere.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1933, n. 30, concernente gli organi del CEFPAS.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, concernente la soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali.
Art. 5.  Variazione di destinazione di somme assegnate alle unità sanitarie locali e alle università.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.59 - L.R. 11 aprile 1995, n. 34.

Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme.

(G.U.R. 12 aprile 1995, n. 19).

 

Art. 1. Individuazione delle aziende ospedaliere.

     1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in applicazione delle modifiche introdotte nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché dallo articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, al fine di consentire il primo avvio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella Regione è individuata come segue:

     a) aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione:

     1) già individuate dal Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1993:

     a) Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo;

     b) Ospedali Garibaldi, S. Luigi e S. Currò e Ascoli Tomaselli di Catania;

     2) che saranno individuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

     b) aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia:

     1) Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania;

     c) aziende regionali di riferimento per l'emergenza di terzo livello:

     1) Ospedale S. Elia di Caltanissetta;

     2) Ospedale Cannizzaro di Catania;

     3) Ospedale Papardo di Messina;

     4) Ospedali Villa Sofia e Centro Traumatologico Ortopedico di Palermo;

     d) aziende ospedaliere di riferimento per l'emergenza di secondo livello:

     1) Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento;

     2) Ospedale Gravina di Caltagirone;

     3) Ospedale Umberto I di Enna;

     4) Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;

     5) Ospedale Piemonte di Messina;

     6) Ospedale V. Cervello di Palermo;

     7) Ospedale Civile - OMPA di Ragusa;

     8) Ospedale Umberto I di Siracusa;

     9) Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.

     2. [1].

     3. L'individuazione delle aziende di cui al comma 1 costituisce specificazione della norma di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e determina i presidi ospedalieri costituiti in azienda che fanno parte del piano sanitario regionale.

     4. Sono confermati gli adempimenti previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1933, n. 30, concernente gli organi del CEFPAS.

     1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, concernente la soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali.

     1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Variazione di destinazione di somme assegnate alle unità sanitarie locali e alle università.

     1. Fermi restando gli originali provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, l'Assessore regionale per la sanità fino al 30 giugno 1995 è autorizzato a consentire l'utilizzo da parte di ciascuna unità sanitaria locale o università degli studi delle somme originariamente assegnate per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse al necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 39.