§ 2.1.51 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.
Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:31/01/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio [...]
Art. 2.      1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto [...]
Art. 3.      1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli [...]
Art. 4.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.51 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.

Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. n. 6 del 1 febbraio 1994).

 

Art. 1.

     1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, già incrementato con l'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, è ulteriormente incrementato di n. 94 unità, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria.

 

     Art. 2.

     1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla unità sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unità sanitaria locale che ricomprenderà la suddetta unità sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

 

     Art. 3.

     1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli istituti contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 4.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.