§ 1.7.23 - L.R. 11 aprile 1997, n. 13.
Rinvio della consultazione elettorale amministrativa della primavera 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:11/04/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Le consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni, che si sarebbero dovute svolgere in una tornata elettorale da tenersi in una domenica compresa fra il 15 [...]
Art. 2.      1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda una modifica del sistema [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.7.23 - L.R. 11 aprile 1997, n. 13.

Rinvio della consultazione elettorale amministrativa della primavera 1997.

(G.U.R. 14 aprile 1997, n. 19).

 

Art. 1.

     1. Le consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni, che si sarebbero dovute svolgere in una tornata elettorale da tenersi in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 30 giugno 1997, sono rinviate a una tornata elettorale da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 1997.

     2. Le consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e della provincia regionale di Catania, già tenutesi nella tornata elettorale straordinaria del 30 gennaio 1994, si svolgeranno in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 30 giugno 1998.

 

     Art. 2.

     1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda una modifica del sistema elettorale per il rinnovo degli organi di amministrazione dei comuni e delle province regionali.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Aggiunge il comma 2 all'art. 8 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.